Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25619 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25619 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 2502/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CAS SANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

Con decreto emesso de plano il 23 maggio 2014 il Magistrato di sorveglianza di
Novara dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da Alessio Attanasio, volta ad
ottenere di essere ascoltato in relazione all’udienza che sarebbe stata celebrata il 29
maggio 2014 dinanzi alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, non

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il
quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni
poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.

Il ricorso é manifestamente infondato.
Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione la parte, pur potendo proporre
personalmente il ricorso (art. 613 c.p.p.), compare in udienza per mezzo del
difensore di fiducia o d’ufficio (art. 614, comma 2, c.p.p.). Esula, pertanto, da
qualsiasi paradigma processuale, non trovando riferimento in alcuna disposizione,
la richiesta di Attanasio di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza prima della
celebrazione dell’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di dirittQ la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
“-spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

a2k

essendo difeso da alcun,legale a causa delle sue disagiate condizioni economiche.

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