Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25617 del 17/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25617 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDARINO PATRIZIA N. IL 12/10/1969
avverso l’ordinanza n. 359/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 20 gennaio 2014 la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice

dell’esecuzione, con decisione adottata

de plano, respingeva l’istanza di

applicazione del condono proposta da Patrizia Mandarino.
2.Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Patrizia Mandarino, la quale lamenta violazione di legge in

Osserva in diritto.

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
1.All’applicazione dell’amnistia e dell’indulto in sede esecutiva si provvede con
la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma quarto, c.p.p., richiamato
dall’art. 672, comma primo, c.p.p.. Nei riguardi del relativo provvedimento è
previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo
stesso giudice dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi
con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa,
secondo lo schema definito dall’art. 666 c.p.p. (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;
Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. lucci,
rv. 223126).
2.Alla stregua di questi principi il ricorso proposto dalla difesa avverso
l’ordinanza adottata de plano dalla Corte d’appello di Catanzaro deve essere
qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto c.p.p., e gli atti
devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Catanzaro per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto
c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

relazione alle ragioni poste a base del rigetto della richiesta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA