Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25617 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25617 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANDARINO PATRIZIA N. IL 12/10/1969
avverso l’ordinanza n. 359/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
1.11 20 gennaio 2014 la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con decisione adottata
de plano, respingeva l’istanza di
applicazione del condono proposta da Patrizia Mandarino.
2.Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Patrizia Mandarino, la quale lamenta violazione di legge in
Osserva in diritto.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
1.All’applicazione dell’amnistia e dell’indulto in sede esecutiva si provvede con
la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma quarto, c.p.p., richiamato
dall’art. 672, comma primo, c.p.p.. Nei riguardi del relativo provvedimento è
previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo
stesso giudice dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi
con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa,
secondo lo schema definito dall’art. 666 c.p.p. (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;
Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. lucci,
rv. 223126).
2.Alla stregua di questi principi il ricorso proposto dalla difesa avverso
l’ordinanza adottata de plano dalla Corte d’appello di Catanzaro deve essere
qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto c.p.p., e gli atti
devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Catanzaro per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto
c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
relazione alle ragioni poste a base del rigetto della richiesta.