Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25609 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25609 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCO FRANCESCO N. IL 12/09/1978
avverso l’ordinanza n. 607/2013 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 21 novembre 2013 il g.i.p. del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata
da Francesco Bianco, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione, ex art. 671 c.p.p., in relazione ai reati oggetto delle sentenze
reati commessi, la distanza cronologica tra gli stessi e l’assenza, nelle sentenze
irrevocabili, di elementi obiettivi comprovanti in modo univoco la preventiva,
unitaria deliberazione criminosa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
t2,
di fiducia, lanco il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento
della continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
y
.
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
i
irrevocabili pronunziate nei suoi confronti, ritenendo ostativi la diversa natura dei
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.