Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25608 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25608 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BJMAI MARIGLEN N. IL 24/07/1983
avverso l’ordinanza n. 1169/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 18 marzo 2014 il Tribunale di sorveglianza di Firenze
rigettava il reclamo proposto da Bjmai Mariglen avverso il provvedimento emesso
il 12 febbraio 2014 dal Magistrato di sorveglianza di Firenze che aveva respinto la
domanda di liberazione anticipata speciale ex art. 4 d.l. n. 146 del 2013, convertito

omicidio volontario, rientrante nel catalogo dei reati di cui all’art. 4 bis ord. pen.
ostativi alla concessione del beneficio invocato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Bimaj
il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
concessione del beneficio invocato.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, lungo dal sottoporre a critica la struttura argomentativa
dell’ordinanza impugnata, sollecita una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto
y la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

4t,K

dalla 1. n. 10 del 2014, osservando che lo stesso si trova detenuto per il delitto di

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