Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25607 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25607 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FABIANO CARLO N. IL 22/05/1987
avverso l’ordinanza n. 7918/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
VARESE, del 11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 17/03/2015

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa 1’11 dicembre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di
Varese rigettava il reclamo proposto da Carlo Fabiano avverso il diniego del
riconoscimento delle condizioni di vita carceraria disumane e degradanti.
Avverso tale ordinanza Fabiano dichiarava di voler propone ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.

disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto
la condanna del
t59ity
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz

elementi atti ad

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato

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