Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25607 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25607 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FABIANO CARLO N. IL 22/05/1987
avverso l’ordinanza n. 7918/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
VARESE, del 11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa 1’11 dicembre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di
Varese rigettava il reclamo proposto da Carlo Fabiano avverso il diniego del
riconoscimento delle condizioni di vita carceraria disumane e degradanti.
Avverso tale ordinanza Fabiano dichiarava di voler propone ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto
la condanna del
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ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz
elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato