Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25606 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25606 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOURANI HICHEM N. IL 05/01/1988
avverso l’ordinanza n. 10556/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
VARESE, del 04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
44QpiQ:2
Con decreto emesso de plano il
lo 2014 il Magistrato di sorveglianza di
Varese dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Nourani Hichem avverso il
provvedimento disciplinare comminato il 26 novembre 2013, osservan(Khe le
censure non prospettavano violazioni di legge, uniche censure deducibili in quella
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Nourani Hichem, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alle ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali non deducibili in sede di reclamo e non
sindacabili in sede di legittimità
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
sede.