Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25604 del 19/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25604 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAROUANE ADIL N. IL 18/01/1980
avverso la sentenza n. 1168/2010 TRIBUNALE di PORLI’, del
28/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Geferale in ersona del on. 2)fr”\11V-(
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Data Udienza: 19/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/10/2010, il Tribunale di Forlì, sull’accordo delle parti,
applicava a Marouane Adil, imputato del reato di cui all’art. 13, comma 13 D.
L.vo 286 del 1998, la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione.
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Marouane Adil, deducendo la
mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.
Marouane era stato espulso coattivamente dal territorio dello Stato il
14/9/2005, con accompagnamento alla frontiera; era stato identificato da
personale della Stazione Carabinieri di Villafranca il 25/10/2010, quindi oltre il
quinquennio dall’espulsione.
Ebbene, come più volte affermato da questa Corte, il rientro oltre il
quinquennio nel territorio dello Stato dello straniero espulso non può più essere
punito come delitto ai sensi del comma 13 dell’art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998
perché in contrasto con quanto disposto dalla direttiva 2008/115/CE del 16
dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea. (Sez. 1, n. 94
del 27/11/2012 – dep. 03/01/2013, Vokrri, Rv. 254192; Sez. 1, n. 12220 del
13/03/2012 – dep. 02/04/2012, Sanchez Sanchez, Rv. 252214; Sez. 1, n. 8181
del 20/10/2011 – dep. 02/03/2012, Zyba, Rv. 252210)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 19 aprile 2013
Il Consigliere estensore
III2POSITATA
Il Presidente
La motivazione sul punto era, infatti, limitata ad una clausola di stile.