Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25604 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25604 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAIMOUNE ABDERRAHIM N. IL 01/01/1979
avverso l’ordinanza n. 10555/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
VARESE, del 04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
Con decreto emesso de plano il /4 febbraio 2014 il Magistrato di sorveglianza
di Varese dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Haimoune Abderrahim
avverso il provvedimento disciplinare comminato il 26 novembre 2013, osservandb :,
che le censure non prospettavano violazioni di legge, uniche censure deducibili in
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Haimoune Abderrahim, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione alle ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali non deducibili in sede di reclamo e non
sindacabili in sede di legittimità
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto
dy;- la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza lementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi del!’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
quella sede.