Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25602 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25602 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRENTO
nei confronti di:
NITTI SEVERINO N. IL 14/06/1961
avverso la sentenza n. 935/2010 TRIBUNALE di TRENTO, del
10/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore GRAerale in
sona del I ott. PrOlr”C:h
che ha ncluso per.

Udito, per la part
Uditi difens Avv.

vile, l’Avv

Data Udienza: 19/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/1/2011, il Tribunale di Trento assolveva Nitti
Severino e Lo Coco Milena dal reato di cui all’art. 22, comma 10 D. L.vo 286 del
1998, il primo per insussistenza del fatto e la seconda per non aver commesso il
fatto. Agli imputati era contestata la condotta di avere adibito al lavoro in un
cantiere, per due giorni, un lavoratore moldavo privo di permesso di soggiorno
valido ai fini lavorativi. Nitti Severino aveva chiesto sentenza di applicazione di

Il Giudice riteneva che non vi fosse alcuna prova che il lavoratore, fuggito
dopo il controllo, fosse privo del permesso di soggiorno: le sue dichiarazioni non
risultavano utilizzabili e la sua fuga non poteva in alcun modo supplire alla prova
della mancanza del permesso di soggiorno.
Il reato non poteva, quindi, dirsi pienamente provato, con conseguente
assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

2. Proponeva appello il Procuratore Generale della Repubblica di Trento,
rilevando che nei confronti del cittadino moldavo, pienamente identificato, era
stato emesso decreto di espulsione; quindi, a prescindere dall’utilizzabilità delle
sue dichiarazioni, lo status di straniero irregolare era provato al di là di ogni
ragionevole dubbio.

3.

La Corte di appello di Trento, ritenendo inammissibile l’appello,

qualificava l’impugnazione proposta come ricorso per cassazione e disponeva la
trasmissione degli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata.

Il Giudice, infatti, ha emesso pronuncia che il rito non permetteva. L’art.
444, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il Giudice emetta sentenza di
applicazione di pena “se non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.”; tale ultima norma impone
l’emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito solo se il giudice
“riconosce” che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso.
Di conseguenza, in caso di richiesta concorde di applicazione della pena, non
è consentito al giudice pronunciare prima del dibattimento sentenza di
proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza,

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pena, cui il P.M. aveva prestato il consenso.

contraddittorietà od insufficienza della prova desumibile dal fascicolo del pubblico
ministero, salvo che le stesse siano irreversibili, quando, cioè, si versi in ipotesi
di assoluta ed irreversibile assenza di un qualsiasi elemento di prova del fatto
illecito e della responsabilità dell’imputato, ossia in una situazione probatoria che
non possa essere sviluppata nel dibattimento (Sez. 3, n. 28971 del 07/06/2012 dep. 18/07/2012, Pg in proc. Capobianco, Rv. 253148; Sez. 4, n. 27952 del
07/06/2012 – dep. 12/07/2012, P.G. in proc. Zilli, Rv. 253588).

conto dei possibili sviluppi dibattimentali, osservando che la fuga del cittadino
moldavo non poteva supplire alla prova della mancanza del permesso di
soggiorno, quando – come dimostrato dal Procuratore Generale ricorrente – tale
prova era facilmente ottenibile.

Il Giudice di rinvio valuterà, quindi, se dar corso alla richiesta di applicazione
di pena, atteso che l’annullamento pronunciato in questa sede comporta la
perdurante validità del consenso manifestato da imputato e Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Trento.

Così deciso il 19 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Nel caso di specie, è evidente che, al contrario, il Giudice non ha tenuto

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