Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25602 del 17/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25602 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIACCA ALFIA ANGELICA N. IL 05/12/1974
avverso l’ordinanza n. 8/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA, del 10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 17/03/2015
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 10 aprile 2014 la Corte d’assise d’appello di Catania,
in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata dalla locale
Procura generale nei confronti di- Sciacca Alfia, condannata con sentenza
irrevocabile alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione — volta ad ottenere la
sussistevano le condizioni della pena accessoria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Sciacca Alfia, la quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione alla disposta pena accessoria.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’applicazione della pena accessoria è stata correttamente disposta ai sensi
dell’art. 32 c.p., atteso che la ricorrente è stata condannata con sentenza irrevocabile
ad una pena della reclusione superiore a cinque anni di reclusione. Da tale condanna
conseguiva coneffetto ex legei la disposta pena accessoria dell’interdizione legale
durante l’esecuzione della pena.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2015.
revoca dell’interdizione legale della pena, osservando che, ai sensi dell’art. 32 c.p.,