Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25601 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25601 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHISANO GIUSEPPE N. IL 10/02/1977
avverso la sentenza n. 14185/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
31/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica
applicava a Schisano Giuseppe, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di anni uno
di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624,625 n.4
c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole dell’inosservanza della legge
penale in relazione all’art. 129 c.p.p. avendo la sentenza impugnato omesso la

Osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare destituito di specificità e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è e da un lato i adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo
riferimento, in particolare, al verbale di arresto, alle spontanee dichiarazioni a carattere
confessori° rese dall’arrestato e alle dichiarazioni dell’agente verbalizzante.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v.,
tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre
1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’ inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20.2.2015

valutazione della presenza di cause di non punibilità, ai sensi della norma citata.

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