Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25600 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25600 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEZNILA DORIN COSMIN N. IL 01/10/1986
avverso la sentenza n. 396/2014 TRIBUNALE di PESARO, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica
applicava a Beznila Dorin Cosmin, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di anni
due e mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa, in ordine al reato continuato
di cui agli artt. 110, 624,625 n. 2 e 5 c.p..
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della mancata valutazione
dei presupposti per addivenire alla sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

comunque manifestamente infondato o per altro verso inammissibile, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è i da un latcyadeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129
c.p.p., facendo riferimento in particolare ali’ identificazione dell’imputato dopo circa 10
minuti dalla commissione di uno dei reati di furto, al contenuto delle intercettazioni
telefoniche, ai filmati delle telecamere di sicurezza.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v.,
tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre
1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20.2.2015

Osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare destituito di specificità e

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