Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25597 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25597 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AURORA DOMENICO N. IL 01/06/1941
avverso la sentenza n. 1366/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con sentenza in data 26.2.2014 la Corte d’Appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale Aurora Domenico è
stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con le geniche equivalenti
all’aggravante per il reato di concorso in lesioni in danno di Porco Salvatore oltre al
risarcimento del danno in favore della parte civile
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di

– con il primo motivo, i vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e)
c.p.p., non essendo emersa la prova certa di responsabilità dell’imputato;
– con il secondo motivo, i vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e)
c.p.p., in relazione all’aggravante di cui all’art. 585 c.p. non essendo stati rinvenuti i
presunti pezzi di legno di cui parla a costituita parte civile;
– con il terzo motivo di ricorso, í vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b)
ed e) c.p.p., in relazione al combinato disposto degli artt. 69 e 133 c.p. perché i
precedenti penali dell’imputato non precludevano la concessione della non menzione
della pena, essendo risalenti e privi di gravità.
L’Aurora in data 3.2.2015 ha depositato memoria integrativa.
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato
avendo la sentenza di merito senza incorrere in vizi compiutamente illustrato gli elementi
che hanno determinato l’affermazione di responsabilità dell’imputato. D’altra parte le
censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell’episodio e in ordine alla natura dello stesso non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia
sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti
gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la
rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata
Manifestamente infondato si presenta, poi, il secondo motivo di ricorso, atteso
che l’utilizzo di bastoni di legno nella produzione delle lesioni alla p.o. emerge dalle
dichiarazioni ritenute del tutto attendibili del Porco, corroborate dalle gravi
condizioni fisiche presentate dal medesimo al momento dell’intervento degli agenti
operanti e dalla certificazione sanitaria in atti. In relazione a tali elementi
complessivamente valutati, del tutto logica si presenta la valutazione operata dalla
Corte territoriale circa la non particolare significatività del mancato rinvenimento del
bastone insanguinato posto che i militari non sì erano occupati della ricerca di esso e
comunque vi è stata ampia possibilità di disfarsene rispetto all’arrivo degli operanti.
Del tutto generico i poi pi presenta il terzo motivo di ricorso circa la mancata

fiducia, lamentando:

concessione del beneficio della non menzione, non risultando tale censura ancorata a
precisi elementi a fondamento di essa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in C 1.000,00
P.Q.M.

processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20.2.2015

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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