Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25595 del 20/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25595 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADINOLFI ALESSANDRO N. IL 23/06/1983
avverso la sentenza n. 1329/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

..

i.

Fatto e diritto
Con sentenza in data 26.11.2013 la Corte d’Appello di Brescia confermava la
sentenza del Tribunale di Bergamo in data 17.12.2009 con la quale Adinolfi Alessandro
era stato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione con le generiche
equivalenti alla recidiva, in ordine al reato di cui all’art. 497 bis c.p. perché veniva
trovato in possesso della falsa carta di identità.
Avverso tale sentenza l’imputato a mezzo del suo difensore di fiducia ha proposto

lett. b) ed e) c.p.p., stante l’eccessività della pena e la mancata dichiarazione di
prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
Osserva il Collegio che il ricorso è formulato in maniera del tutto generica oltre ad
essere manifestamente infondato, atteso che il giudice d’appello ha dato compiutamente
conto delle ragioni ostative alla prevalenza delle generiche, rinvenienti nel disposto
dell’art. 69 u.c. c.p. che fa divieto appunto della prevalenza delle attenuanti sulla
recidiva di cui al quarto comma.
Alli inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che si stima equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20.2.2015

ricorso per cassazione, deducendo la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA