Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25595 del 05/03/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25595 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIAZZONE MARCELLA N. IL 25/06/1976 parte offesa nel
procedimento
c/
SALEMME ANDREA ANTONIO
IOZZO MARIASERENA
PASSERINI CLAUDIO
CRUPI RUGGERO MAURO
BERTINI ANNA
GRIMALDI LUIGI
CARLI ANDREA
avverso il decreto n. 4360/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/~ite le conclusioni del PG Dott. VI . Qàit+.44140- 4.4. .50 06-s-43444 .
Mt■ 2)

Data Udienza: 05/03/2013

1
Ritenuto in fatto
1.11 difensore di Marcella Aiazzone impugna il decreto in epigrafe indicato, con il quale il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, su conforme richiesta dei pubblico
ministero, ha disposto de plano l’archiviazione degli atti relativi alla denuncia presentata da
Marcella Aiazzone, nonostante la rituale opposizione, per una vicenda collegata a un abuso
d’ufficio e di omissione dì atti d’ufficio.
2. Il giudice per le indagini preliminari ha condiviso la richiesta di archiviazione del

autenticazione e le indagini richieste era prive di ogni pertinenza con i fatti oggetto della
denuncia.
In conclusione, le circostanze emerse riconducono la questione a profili di rilevo civilistico
anteriori rispetto alla vicenda per la quale era stata richiesta l’archiviazione.

3. La difesa, sintetizzata la vicenda processuali e la genesi dei fatti, deduce:
– inosservanza di norme processuali, poiché il decreto è stato adottato in violazione
dell’ar.410 c.p.p. con procedura de plano.
– manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli indizi di colpevolezza.
3.1.E’stata deposita memoria dalla difesa per contestare le conclusioni della requisitoria
del Procuratore generale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Come noto, il provvedimento di archiviazione può essere adottato

de plano, anche in

presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, là dove ricorrano due condizioni,
delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità
dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e/o per
l’assoluta non pertinenza di essa rispetto ai fatti oggetto di denuncia, e l’infondatezza della
notizia di reato. Nel senso che il giudice per le indagini preliminari può deliberare de plano
sull’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del
pubblico ministero non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive,
ma anche quando queste vengano ritenute “irrilevanti” e “non significative” per il difetto di
incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli
stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato
denunciato (Sez.VI, 10 giugno 2010, dep. 18 giugno 2010, n. 23687).
Il tema della decisione è formulato dal pubblico ministero ed è su tale tema che deve
svilupparsi la richiesta di indagini suppletive, non espressamente richiesti dall’opponente.
Il decreto descrive in termini specifici l’oggetto della denuncia riguardante e condivide
l’impostazione del pubblico e in tale perimetro investigativo, non censurabile in sede di
legittimità, ritiene l’indagine “insignificante e irrilevante”. La genericità della richiesta rende

pubblico ministero, rilevando che l’opposizione era stata tramessa per posta senza alcuna

2

inammissibile l’opposizione non in base a una valutazione prognostica, bensì per essere già
acquisiti taluni elementi e, per altro verso, non pertinente.
La valutazione compiuta è stata dunque correttamente argomentata.
Il ricorso, peraltro generico sotto il profilo della mancata indicazione della dedsività del
vizio dedotto, é inammissibile e, a norma dell’art.616 c.p.p, il ricorrente va condannato, oltre
che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
equo determinare in euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso

e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

e a quello della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013
Il

nsigliere estensore

Il Presidente

condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.

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