Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25594 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25594 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CILIA CARLO N. IL 22/08/1949
avverso la sentenza n. 12095/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con sentenza in data 12.11.2013 la Corte d’Appello di Roma riduceva la pena
inflitta a Cilia Carlo con sentenza del locale Tribunale del 2.11.2011 in anni tre di
reclusione confermando nel resto la sentenza impugnata per il delitto di bancarotta
fraudolenta documentale cui all’art. 216 L. Fall. per avere, in qualità di amministratore di
fatto e di diritto della società Michael Communications s.r.l. dichiarata fallita in data
6.11.2000, sottratto , distrutto o comunque tenuto la contabilità di guisa da non rendere

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
suo difensore di fiducia, lamentando la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett.b) e c) c.p.p., in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato in
ordine al reato di cui all’art. 216 L.Fall. ascrittogli, non avendo egli sottratto o distrutto
parte dei libri contabili e non ravvisandosi il dolo specifico necessario per la sussistenza
del reato contestato; la fattispecie in questione è inquadrabile piuttosto nell’ipotesi di cui
all’art. 217 L.Fall.
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato ed in più punti
generico.
Ed invero la Corte territoriale ha dato atto che la condotta della sottrazione o distruzione
è stata contestata all’imputato in via residuale rispetto alla irregolare tenuta, che, a
differenza della prima condotta richiede il dolo generico. La sentenza impugnata, invero,
al di là del dato della mancata consegna di una parte della documentazione contabile,
corredato dalla presentazione da parte dell’imputato di una denuncia di furto, dà atto di
una serie di circostanze che sono rappresentative di una tenuta irregolare della
contabilità e segnatamente della mancata indicazione di dipendenti, in realtà lavoratori in
nero, che hanno poi presentato domanda di insinuazione al passivo per i crediti di lavoro
maturati; delle improprie allocazione di poste attive riferibili personalmente al Cilia,
piuttosto che alla società; dello svolgimento dell’attività nel settore cinematografico, in
realtà mai svolta ecc., tutti elementi che inducono a ritenere che l’imputato si fosse
prefigurato che tale omessa tenuta avrebbe impedito la ricostruzione delle vicende
societarie in pregiudizio dei creditori. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, di
cui art. 216, comma primo n. 2, L.Fall. è richiesto invero il dolo generico, costituito dalla
consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere
impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro,
necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione

(Sez. 5, n. 5264 del

17/12/2013).
Il dolo generico che caratterizza il reato fraudolento, consistente come detto nella
consapevolezza e volontà che la irregolare tenuta delle scritture renda impossibile la
ricostruzione del patrimonio, ravvisabile nel caso di specie per quanto detto, non può
corrispondere e non può essere rit to sovrapponibile alla pura e semplice volontà di

possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

non tenere quelle stesse scritture ciò ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art.
217 L. Fall.
All’ inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che si stima equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 20.2.2015

processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

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