Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25593 del 20/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25593 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOMASINI ERALDO N. IL 07/06/1959
avverso la sentenza n. 831/2014 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 20/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 20/02/2015
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio applicava a Tomasini
Eraldo, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni due di reclusione di
reclusione in ordine al reato continuato di cui agli artt. 110 c.p., 216 /1 n. 1 e 223 R.D.
n. 267/42, 10 quater e 10 ter 10 ter D.Lgvo n. 74/2000.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della ricorrenza del vizio di
cui all’art. 606 , primo comma, lett. c) per inosservanza dell’art. 129 c.p.p. stante la
Osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare destituito di specificità e
comunque manifestamente infondato o per altro verso inammissibile, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è / da un lato, adeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129
c.p.p., facendo riferimento, in particolare, contrariamente a quanto dedotto, proprio alla
relazione del curatore e all’informativa della G.diF. di Sesto Calende del 28.1.2009. Tale
motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre,
Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez.
un., 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C.
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille500 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20.2.2015
mancata considerazione della relazione del curatore.