Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25592 del 20/02/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 25592 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA
t1~~A 56-ftTH
A
sul ricorso proposto da:
PAPARELLA DOMENICO N. IL 13/08/1983
PAPARELLA DARIO N. IL 13/02/1987
avverso la sentenza n. 3/2013 TRIB.SEZ.DIST. di BITONTO, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 20/02/2015
Fatto e diritto
Con sentenza in data 5.12.2013 il Tribunale di Bari, articolazione di Bitonto, confermava la
sentenza del Giudice di Pace di Bitonto del 5.11.2012 con la quale Paparella Domenico e
Paparella Dario, erano stati condannati alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento
danni in favore della parte civile per il reato di cui all’art. 582 c.p. nei confronti di Bergamasco
Mauro, oltre al risarcimento danni in favore della costituita parte civile.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del loro difensore di fiducia con il
Bergamasco ed accettazione in data 15.4.2014, come da verbale del Comm.to di P.S. di Bitonto.
Il ricorso è fondato per essersi il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta
remissione di querela,
Vanno in proposito richiamati i principi espressi dalle S.U. di questa Corte (Sez. un., n.
24241 del 25/02/2004), in virtù dei quali, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del
ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su
eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il
ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Con riguardo specifico, poi, all’ipotesi, come quella in esame, in cui nessuna censura
venga rivolta alla sentenza precedente, richiedendosi una modifica della statuizione solo sulla base
di una sopravvenuta rituale remissione della querela, del pari deve ritenersi che la remissione
abbia valenza estintiva del reato. Giova richiamare invero i principi espressi da questa Corte,
secondo cui è ammissibile il ricorso per cessazione proposto al solo fine di introdurre nel processo
la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della
scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione travolgendo le statuizioni civili collegate
ai reati estinti. (Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011).
Nel caso in esame, la remissione di querela e la relativa accettazione sono state effettuate
prima della scadenza per proporre ricorso, per cui il reato ascritto agli imputati, deve, comunque,
essere dichiarato estinto per essere venuta meno la condizione di procedibilità e la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per
remissione di querela. Le spese del procedimento vanno poste singolarmente a carico dei querelati
Paparella Domenico e Paparella Dario.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento singolarmente a carico dei querelati Paparella Domenico e Paparella
Dario.
Così deciso in Roma, il 20.2.2015
quale deducono l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela da parte del