Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25590 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25590 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEl STEFANO N. IL 28/03/1949
avverso la sentenza n. 3251/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con sentenza in data 10.3.2014 , la Corte d’Appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale di Lecco dell’11.3.2013 con la quale Tel Stefano era stato
condannato alla pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione per il reato di lesioni
aggravate con l’uso di un bastone.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di
fiducia, lamentando, con tre motivi:

primo comma, lett. d) c.p.p., atteso che l’audizione dei testi Stanzione, Sesana e
Panzeri, avanzata ai sensi dell’art. 507 c.p.p., al fine di comprendere la dinamica dei
fatti e da chi fosse stata introdotta l’arma era necessaria per l’esclusione della penale
responsabilità dell’imputato;
-con il secondo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p., atteso che la
sentenza interpreta in modo tecnico le ferite riportate dalla p.o. e dall’altro non tiene
conto delle dichiarazioni rese dalla teste;
-con il terzo motivo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità atteso che il giudice d’appello ha utilizzato per la valutazione il verbale di s.i.t.
della teste Panzeri, laddove tale verbale poteva essere utilizzato se non con il
consenso delle parti o attraverso la contestazione.
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato,
atteso che è stato più volte affermato da questa Corte (Sez. 2 n. 9763 del
06/02/2013) che la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di
impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di
cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen.,
sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova
sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei
poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi
sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione, come è avvenuto nel caso di specie
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non ravvisandosi vizi
motivazionali in ordine alla valutazione delle lesioni riportate dalla p.o., risultando
senza illogicità le stesse riferite all’uso del bastone da parte dell’imputato.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il giudice
d’appello ha evidenziato come il verbale delle s.i.t. della Panzeri fosse stato acquisito
agli atti senza contestazione della difesa dell’imputato. Peraltro anche in sede di
chiusura dell’istruttoria dibattimentale a fronte della dichiarazione di utilizzazione di
tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento nessuna contestazione è stata
effettuata dal difensore dell’imputato.

-con il primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606,

Ali’ inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare in C 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.2.2015

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