Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2559 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2559 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GAMAL MOHAMED N. IL 23/12/1960
avverso la sentenza n. 3650/2011 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
20/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;
Data Udienza: 11/12/2012
41693/12
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui su sua richiesta gli è stata
applicata una pena per detenzione di eroina e cocaina a fine di spaccio;
che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza;
che tale censura è generica in quanto non si confronta con il testo della decisione impugnata;
che quindi il ricorso è inammissibile;
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento curo alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 dicembre 2012
DEPOSITATA
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle