Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25583 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25583 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELONE MARINA N. IL 09/04/1970
avverso la sentenza n. 1/2013 TRIBUNALE di FORLI’, del 23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con sentenza in data 23.9.2013, il Tribunale di Forlì in riforma della sentenza
appellata riduceva la pena inflitta a Melone Marina con sentenza del locale Giudice di Pace
del 15.2.2012, ad euro 600,00 di multa ed il risarcimento danni in favore della parte
civile ad euro 2500,00 per i reati di cui agli artt. 81-594/1 c.p. in danno di Valtancoli
Mauro.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia,

-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b)
ed e) c.p.p. per violazione dell’art. 599 c.p. nella parte in cui la sentenza impugnata ha
omesso qualunque valutazione in merito all’esimente di cui all’art. 599 c.p.p.,
nonostante il testimoniale di causa fosse indicativo della reciprocità delle condotte dei
due contendenti, nonché dello stato d’ira innescato dalla condotta prevaricatoria della
parte civile;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett.
b) ed e) c.p.p., nella parte in cui è stato liquidato in via equitativa il danno patito dalla
parte civile in euro 2500,00, oltre alle spese di difesa di parte civile, non svelando la
sentenza impugnata il percorso logico -giuridico per la quantificazione del danno.
La p.o. Voltancoli Mauro ha depositato memoria concludendo, per l’inammissibilità
del ricorso.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Ed invero, per quanto concerne la scriminante di cui all’art. 599 c.p., la sentenza
impugnata, contrariamente a quanto evidenziato dalla ricorrente, dà chiaramente atto
come la stessa non sia ravvisabile nella fattispecie in esame, atteso che l’attività
ingiuriosa è stata manifestata alla presenza degli operatori (teste Balilla) che hanno
personalmente verificato come la Melone si rivolse al Voltancolí, insultandolo con le
espressioni di cui all’imputazione senza che fosse rilevabile un atteggiamento
provocatorio da parte della p.o.
Per quanto concerne, poi, la liquidazione del danno, anche tale doglianza è
manifestamente infondata, atteso che la Corte territoriale ha chiaramente esposto il
percorso motivazionale relativo all’ operata riduzione dell’entità del danno liquidato,
ancorandolo ad una liquidazione equitativa che ha tenuto espressamente conto del
fatto, ritenuto senza illogicità, di una certa gravità, essendo oggetto dell’ingiuria
un’attività riprovevole suppostamente tenuta innanzi alla prole.
All’ inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che si stima equo determinare in C 1.000,00.

lamentando:

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.2.2015

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