Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25582 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25582 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Milea Francesco
Tina Petrica

avverso l’ordinanza del 19/11/2012 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 19 novembre 2012i1 Tribunale di Roma in funzione di giudice del
riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. della capitale
con il quale erano state sottoposte a vincolo cautelare l’azienda ceduta in locazione

Data Udienza: 29/05/2013

alla Edilceramiche 87 s.r.l. dalla successivamente fallita Milea s.r.I., nonché le quote
della locataria formalmente intestate a Dalla Negra Pietro, in relazione ai reati di
bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché di causazione dolosa del
fallimento della menzionata Milea s.r.l.
2. Avverso l’ordinanza ricorrono a mezzo del comune difensore Milea Francesco,
indagato in concorso con Severa Massimo per i summenzionati reati, e Tina Price,

2.1 Nella prima parte del ricorso, sotto il titolo “A) in linea costituzionale”, i ricorrenti
prospettano tre autonome questioni di legittimità costituzionale:
– la prima concerne il presunto contrasto dell’art. 148 comma 2 bis c.p.p con gli artt.
24 e 111 Cost. nella parte in cui, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di
legittimità, consente che la notifica al difensore degli atti destinati all’imputato possa
essere eseguita mediante “mezzi tecnici” e in particolare via fax, come avvenuto nel
caso di specie con riguardo alla notifica dell’ordinanza impugnata;
– la seconda ha ad oggetto la violazione degli artt. 3, 24, 41, 47 e 111 Cost. per la
mancata previsione nel terzo comma dell’art. 321 c.p.p. della inesistenza o nullità del
decreto di sequestro preventivo in caso di mancata notificazione del medesimo alle
persone interessate “portatrici di diritti socio-economici-patrimoniali”, osservando il
ricorso, in merito alla sua rilevanza, come nel caso di specie il provvedimento
dispositivo della misura cautelare reale non sarebbe stato notificato alla società
statunitense creditrice della Edilceramiche 87 s.r.l. in favore della quale erano state
costituite in pegno le quote della medesima, né al Della Negra titolare delle quote
stesse;
– la terza questione riguarda infine l’asserito contrasto del decreto di sequestro
preventivo con l’art. 27 Cost. nella parte in cui ha ritenuto rilevante ai fini della
sussistenza del fumus dei reati contestati il fatto che un pregiudicato, il Severa, avesse
ricoperto la carica di liquidatore della Milea s.r.l. nel periodo immediatamente
antecedente al suo fallimento, dimenticando che lo stesso Severa aveva scontato le
pene a cui era stato condannato.
2.2 Nella seconda parte del ricorso, sotto il titolo “B) in diritto sostanziale e
processuale”, vengono articolari ulteriori cinque motivi.
2.2.1 Con il primo viene eccepita la perdita di efficacia del provvedimento genetico
della misura cautelare e la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto, in violazione di
quanto disposto dall’art. 324 comma 5 c.p.p., il Tribunale del riesame avrebbe fissato
l’udienza camerale e deciso il ricorso oltre il termine di dieci giorni dalla data di
ricezione degli atti.
2.2.2 Con il secondo motivo viene invece eccepita l’omessa notifica ai ricorrenti del
provvedimento impugnato, notificato al difensore di fiducia nonostante gli stessi

amministratrice di diritto della Edilcermaiche 87 s.r.l.

avessero eletto domicilio in altro luogo, mentre con il terzo la mancata notifica al
creditore pignoratizio di cui si è detto in precedenza.
2.2.3 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l’omessa decisione da parte del
Tribunale della questione, eccepita con la memoria del 19 novembre 2012, sulla
validità della nomina del custode giudiziario dei beni sequestrati da parte del pubblico
ministero anziché da parte del G.i.p., titolare del relativo potere.
2.2.4 Con il quinto motivo, infine, si lamenta l’omessa motivazione da parte del
menzionata memoria del 19 novembre 2012. In proposito i ricorrenti osservano come
la Edilceramiche 87 s.r.l. gestirebbe due autonomi rami d’azienda, il primo oggetto del
contratto d’affitto stipulato con la Milea s.r.l. e l’altro invece con Il Borgetto della
ceramica s.r.I., talchè il vincolo cautelare non poteva essere indiscriminatamente
applicato, come invece avvenuto, a tutta l’attività aziendale, ma soltanto a quella
riconducibile ai rapporti intrattenuti con la fallita, tanto più che i due rami d’azienda
operavano presso sedi distinte ed avevano oggetti diversi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nell’esaminare l’articolato sviluppo dei motivi di ricorso appare opportuno abbinare,
laddove possibile, le questioni di legittimità costituzionale con quelle “processuali” e
“sostanziali” cui si rivelano connesse.
2. In tale ottica la prima eccezione di incostituzionalità deve ritenersi inammissibile, in
quanto il ricorso non ne evidenzia la rilevanza ai fini del presente procedimento, atteso
che, per come risulta dagli atti, l’avviso di deposito del provvedimento del Tribunale
del riesame è stato ritualmente notificato il 12 dicembre 2012, sia al Milea che alla
Tina, presso il domicilio rispettivamente eletto dai medesimi, mentre al difensore è
stato altrettanto ritualmente notificato esclusivamente l’avviso allo stesso destinato.
2.1 Circostanza da cui peraltro deriva anche la manifesta infondatezza del secondo
motivo “processuale” formulato dai ricorrenti e ciò a prescindere dall’ulteriore rilievo
per cui l’eventuale omissione della notifica del suddetto avviso non avrebbe comunque
determinato la nullità dell’ordinanza impugnata – non espressamente prevista da
alcuna norma processuale – comportando soltanto il differimento della decorrenza del
termine assegnato alle parti per impugnarla (ex mu/tis Sez. 2, n. 37692 del 15 luglio
2011, Tessiore, Rv. 251137).
2.2 Poiché nello svolgere la menzionata eccezione di legittimità costituzionale i
ricorrenti hanno altresì sollecitato (apparentemente in subordine) la remissione alle
Sezioni Unite della questione relativa alla notifica via fax al difensore anche
domiciliatario degli atti diretti all’imputato, per mero desiderio di completezza corre

Tribunale in merito alle modalità di esecuzione del sequestro, eccepite sempre con la

infine l’obbligo di ricordare come il Supremo Collegio si sia già espresso in proposito,
stabilendo come la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni
caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere
eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma secondo bis
c.p.p. (Sez. Un., n. 28451 del 28 aprile 2011, Pedicone, Rv. 250121).
3. Alla seconda questione di legittimità costituzionale gli stessi ricorrenti collegano il
preventivo al creditore pignoratizio delle quote sottoposte a vincolo (ancorchè debba
evidenziarsi come l’eccezione di costituzionalità risulti apparentemente riferita anche
alla posizione del titolare delle suddette quote). Motivo che risulta ancora una volta
inammissibile ancor prima che infondato, come invece sostanzialmente ritenuto dal
Tribunale al quale analoghe lamentele erano state sottoposte.
3.1 Infatti i ricorrenti non vantano (e non vantavano nemmeno in sede di riesame)
alcun interesse all’impugnazione per tale motivo, né pervero sono stati in grado di
prospettarlo nel ricorso, atteso che oggetto di discussione è l’eventuale configurabilità
e violazione di un presunto diritto (quello alla notifica del decreto di sequestro) di cui
non sono titolari e che dunque non sono legittimati a far valere in sede di
impugnazione in assenza di uno specifico ed effettivo autonomo interesse.
3.2 Peraltro deve osservarsi che il motivo di ricorso sarebbe in ogni caso
manifestamente infondato, atteso che l’omessa notifica del decreto di sequestro
preventivo nei confronti della persona interessata alla restituzione del bene non è
sanzionata con la nullità, difettando un’espressa previsione della relativa causa
d’invalidità ed essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre richiesta di
riesame entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell’atto
(Sez. 6, n. 15501 dell’8 gennaio 2009, Marchis, Rv. 243572).
3.3 E per le stesse ragioni sopra esposte deve ritenersi inammissibile, in quanto non
rilevante, anche la menzionata questione di legittimità costituzionale, giacché, qualora

terzo motivo “processuale”, concernente l’omessa notifica del decreto di sequestro

accolta, porterebbe, per l’appunto, al riconoscimento di un diritto la cui violazione non
spetterebbe ai ricorrenti far valere. Non di meno l’eccezione, così come formulata dai
ricorrenti, si rivela inammissibile anche in ragione dell’erronea individuazione della
norma processuale oggetto di censura. Infatti il ricorso concentra le sue doglianze

A

sulla disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 321 c.p.p., il quale,
disciplinando la procedura di revoca del sequestro ed il regime degli avvisi di cui è

onerato il pubblico ministero che vi provveda, non rileva nel procedimento cautelare
de qua.

4. Ancora più evidente è l’inammissibilità della terza questione di legittimità
costituzionale, proposta in riferimento ad un atto non compreso tra quelli per cui

l’incidente è consentito dall’art. 23 comma 1, lett. a) della I. 11 marzo 1953 n. 87.
Infatti oggetto di censura non è una disposizione di legge, come invece necessario,
bensì la motivazione resa nel provvedimento genetico del vincolo cautelare in merito
alla sussistenza del fumus dei reati contestati (ed in proposito va altresì rilevato come
l’eccezione riguardi altresì un argomento speso dal G.i.p. nemmeno valorizzato dal
Tribunale del riesame in sede di conferma del sequestro).

infondato.
5.1 Non è dubbio che il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di
riesame delle misure cautelari reali sia perentorio e non prorogabile, con conseguente
inefficacia della misura ove lo stesso non sia osservato (Sez. 3, n. 26593 del 19
maggio 2009, Vainella, Rv. 244331) e che il suddetto termine decorra dal giorno della
ricezione da parte del Tribunale del Riesame degli atti processuali (Sez. 3, n. 42963
del 4 ottobre 2007, Mastrodicasa, Rv. 238099).
5.2 Nel caso di specie, però, risulta che il Tribunale di Roma abbia ricevuto gli atti
dall’autorità procedente il 12 novembre 2012 (si veda in proposito il timbro di
ricezione apposto dalla cancelleria sulla copia della richiesta restituita dalla Procura
della Repubblica di Roma con la documentazione cartacea ed informatica trasmessa in
ottemperanza alla stessa) ed abbia depositato il dispositivo della decisione assunta
all’udienza del 19 novembre 2012 il successivo giorno 20 e cioè entro il termine
stabilito dal combinato disposto degli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 c.p.p.,
mentre il ricorrente, nell’indicare nel 7 novembre 2012 la diversa data di ricezione
degli atti, ha omesso di indicare – come invece suo onere – da quale fonte avrebbe
ricavato tale dato, che, si ribadisce, non trova riscontro nel fascicolo trasmesso a
questa Corte.
5.3 Del tutto irrilevante, infine, è il fatto che l’ordinanza del Tribunale sia stata
depositata solo il 30 novembre 2012, giacchè il termine di dieci giorni fissato dal nono
comma del citato art. 309 c.p.p. si riferisce alla deliberazione dell’istanza di riesame ed
al deposito del relativo dispositivo e non al deposito dei motivi della decisione (Sez.
Un., n. 11 del 25 marzo 1998, Manno e altro, Rv. 210607; Sez. 5, n. 48557 del 6
ottobre 2011, Vecchiarelli, Rv. 251699).
6. Certamente inammissibili in quanto manifestamente infondati, devono infine
ritenersi anche il quarto ed il quinto motivo sub B), attraverso cui i ricorrenti
lamentano l’omessa motivazione da parte del Tribunale sulle doglianze relative alla
nomina del custode da parte del Pubblico Ministero anziché da parte del G.i.p. ed alle
modalità di esecuzione del sequestro.

5. Venendo agli altri motivi di ricorso, il primo sub B) deve ritenersi manifestamente

Oggetto di riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p. è, infatti, il provvedimento genetico
della misura cautelare reale emesso dal giudice e non anche i provvedimenti e gli atti
con cui il pubblico ministero, in quanto titolare del relativo potere, vi ha dato
esecuzione e che sono autonomamente impugnabili, ma esclusivamente con la
procedura dell’incidente di esecuzione, come insegnato dalla consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 26729 del 23 marzo 2011, Lannino, Rv.
250637; Sez. 3, n. 3924/10 del 3 dicembre 2009, Giannicola, Rv. 246010; Sez. 1, n.
Le censure in tal senso sollevate dinanzi al giudice del riesame erano dunque
inammissibili e pertanto legittimamente il Tribunale non le ha prese in considerazione.
Deve infatti ribadirsi che non costituisce causa di annullamento del provvedimento
impugnato il mancato esame di un motivo di gravame che risulti inammissibile (Sez.
6, n. 47983 del 27 novembre 2012, D’Alessandro, Rv. 254280; Sez. 4, n. 24973 del
17 aprile 2009, Ignone e altri, Rv. 244227; Sez. 4, n. 1982/99 del 15 dicembre 1998,
Iannotta, Rv. 213230).

7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e al versamento
della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 29/5/2013

30100 del 17 giugno 2009, New Logan Ltd e altri, Rv. 244817).

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