Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25579 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25579 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL BOUJAADY MOHAMMED N. IL 24/08/1983
avverso la sentenza n. 7785/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con sentenza in data 14.2.2014 la Corte d’Appello di Bologna confermava la
sentenza del locale Tribunale in composizione monocratica, con la quale El Boujaady
Mohammed era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione in ordine al reato
di minaccia aggravata in danno di Zidi Mustapha.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la
ricorrenza del vizio di violazione di legge, non avendo il giudice d’appello valutato

concessione delle generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile siccome destituito di specificità,
perché le censure svolte si risolvono in mere enunciazioni, senza essere corredate da
argomentazioni collegate al reato contestato all’imputato, né con la sentenza impugnata.
In particolare, il giudice d’appello ha dato compiutamente conto della attendibilità dello
Zidi, laddove la sentenza di primo grado ha dato conto delle ragioni per le quali non si è
ritenuto di concedere le attenuanti generiche. A fronte di tali valutazioni il ricorrente
come detto non sviluppa doglianze pertinenti, ma del tutto svincolate dall’argomentare
della Corte territoriale e come è noto una delle cause di inammissibilità del ricorso per
cassazione va individuata proprio nella genericità dei motivi di ricorso in violazione
dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che determina l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr.
Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. 6,
21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
1.000,00
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20.2.2015

l’attendibilità della p.o. ed essendo arbitraria la motivazione in ordine alla mancata

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