Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25578 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25578 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sulla richiesta di restituzione in termini presentata da

BATTIPEDE Gaetano, nato a Castrovillari il 08/03/1950

Avverso l’ordinanza emessa il 16/02/2012 dalla Corte d’Appello di Salerno

Visti gli atti e l’istanza proposta;
sentita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso del 16/04/2012 GaetanoAt -tipede, tramite il suo difensore, avv.
Gaetano Maria Bloise, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza della Corte d’appello,
che aveva dichiarato “manifestamente infondata” la richiesta di revisione della
sentenza di patteggiamento emessa, nei suoi confronti, dal Giudice per le indagini

Data Udienza: 22/03/2013

preliminari, il 31/05/2005, con riferimento al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod.
pen. in danno di Ingrida Jarmolovica.
A dire dell’istante, non erano condivisibili le ragioni in forza delle quali era stato
ritenuto che nuovi elementi di prova, consistenti nelle dichiarazioni testimoniali
addotte, non fossero tali da scalfire l’impianto accusatorio preso in considerazione al
momento del perfezionamento dell’accordo negoziale e della conseguente

2. Il ricorso è, chiaramente, inammissibile in quanto l’ordinanza che si vorrebbe
impugnare altro non è che il parere del Procuratore Generale della Corte d’appello di
Salerno sulle richiesta di revisione proposta dal difensore.
Per clamoroso errore è stato, dunque, ritenuto che quel parere fosse atto
decisionale suscettibile di impugnativa.
3. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in
dispositivo
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 22/03/2013

applicazione della pena patteggiata.

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