Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25574 del 20/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 25574 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

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sul ricorso proposto da:
MAJKAJ SHPETIM N. IL 21/05/1976
avverso la sentenza n. 4661/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con sentenza in data 7.1.2014 il Corte d’Appello di Bologna ha confermato la
sentenza del Tribunale di Modena con la quale Majkaj Shpetim era stato condannato alla
pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver
falsificato una patente di guida albanese.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce la manifesta
contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata e la mancata declaratoria di

Osserva il Collegio che va accolto il motivo di ricorso relativo all’intervenuta
prescrizione del reato, atteso che già alla data della sentenza di appello pronunciata,
come detto, in data 7.1.2014 era decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni
e sei mesi a partire dal 5.5.2014. L’obbligo della immediata declaratoria di tale causa dì
estinzione, sancito dal primo comma dell’art. 129 c.p.p., implica nel contempo la
valutazione della sussistenza
dell’imputato, alla

in modo evidente di una ragione di proscioglimento

luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo

art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia,

soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad

escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così
che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia
quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
III, n.10221 del 24/01/2013).
Nel caso di specie, sulla base della ricostruzione dei fatti operata nella sentenza
impugnata, non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di
proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’art. 129/2 c.p.p., sicchè la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione
Così deciso il 20.2.2015

estinzione del reato

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