Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25572 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25572 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AAZOULI YOUNESS N. IL 03/10/1986
DARYF AYOUB N. ILCOS/1986
avverso la sentenza n. 6943/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con sentenza in data 11.2.2014, la Corte d’Appello di Bologna, confermava la
sentenza del locale Tribunale del 29.10.2013 con la quale Dary Ayoub e Aazouli
Youness, erano stati condannati, con la diminuente per il rito abbreviato, il primo alla
pena di otto mesi di reclusione ed il secondo di mesi cinque e giorni dieci di
reclusione, per i reati per il reato di lesioni aggravate (esclusa l’aggravante dei futili
motivi) in danno di Pavlo Mochar colpito alla testa e sul corpo con calci pugni, pietre

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Aazouli Youness
lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, benchè gli agenti
intervenuti sul luogo del fatto abbiano riconosciuto che l’imputato non poneva in
essere alcuna condotta violenta o minacciosa.
Ha proposto ricorso per cassazione, altresì, Darif Ayoub lamentando la
ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in
relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell’uso dell’arma ex
art. 585 c.p..
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Quanto al trattamento sanzionatorio lamentato dall’ Aazouli con il suo motivo
di ricorso si osserva che la Corte territoriale con motivazione congrua, immune da
vizi logici, ha dato compiutamente conto delle ragioni ostative alla concessione delle
attenuanti generiche rinvenibili altresì nel precedente per detenzione illecita di
sostanze stupefacenti e dell’assenza di elementi positivi. Tale valutazione in sostanza
richiama i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze
attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della
pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che
effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a
delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di
elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639).
Manifestamente infondato si presenta il ricorso di Dailf Ayoub circa la mancata
esclusione della circostanza aggravante dell’uso dell’arma ex art. 585 c.p., non
meritando alcuna censura la valutazione effettuata dai giudici di merito che hanno
fatto corretta applicazione dei principi secondo cui devono considerarsi armi improprie
tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di
tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona; né agli stessi fini rileva
che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere,
poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la
contravvenzione di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975
(Sez.5, n. 44864 del 07/10/2014). Per arma impropria, in ogni caso, deve intendersi

e bottiglie rotte.

qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che
sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, sicchè anche una bottiglia o
un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo,
ovvero un sampietrino, diventa uno strumento atto ad offendere ed è arma ai fini
dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, c.p. (Sez. V,
05/02/2014, n. 30786).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

la

in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in C 1.000,00 per
ognuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20.2.2015

condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma

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