Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25571 del 20/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25571 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERINI CRISTIANO N. IL 22/09/1970
avverso la sentenza n. 7082/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 20/02/2015
Fatto e diritto
Con sentenza in data 28.3.2014 la Corte d’Appello di Bologna rideterminava la
pena inflitta a Perini Cristiano in relazione al reato di cui agli artt. 56- 610 c.p. in danno
di Pinna Maria Antonietta in mesi uno e giorni venti di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato a mezzo del suo difensore di fiducia ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta:
-con il primo motivo la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. c)
all’attendibilità della p.o. . e non ha esaminato nella sua complessità il contenuto del
messaggio minaccioso;
-con il secondo motivo il vizio motivazionale e di violazione di legge in merito al
trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile traducendosi in censure generiche
e manifestamente infondate.
Quanto al primo motivo di ricorso l circa la mancata valutazione dell’attendibilità della
p.o., esse si presenta manifestamente infondata, atteso che la sentenza impugnata fonda
gli elementi di responsabilità a carico dell’imputato eminentemente sul contenuto della
conversazione telefonica registrata e trascritta dall’ufficiale di P.G., nel corso della quale
vennero e formulate le minacce, conversazione questa che corrobora indubitabilmente la
versione dei fatti della Pinna. Inoltre, la Corte territoriale # senza incorrere in vizi i con
argomentazioni esaurienti e prive di vizi logici ha ritenuto che le espressioni proferite
dall’imputato integrassero il reato di cui agli artt. 56 e 610 c.p. essendo volte ad impedire
che la Pinna sporgesse denuncia.
Del pari manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso avendo i
giudici di merito compiutamente illustrato le ragioni della ricorrenza della recidiva, della
mancata concessione delle attenuanti generiche e dell’entità della pena.
Alla inammissibilità del ricorso consegue l ai sensi dell’art. 616 c.p.p.) la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
1.000,00
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma dì mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20.2.2015
ed e) c.p.p., atteso che la sentenza impugnata ha omesso ogni valutazione in ordine