Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25570 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25570 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONACINI ANDREA N. IL 28/03/1964 parte offesa nel procedimento
c/
MAGHENZANI TAVERNA GIUSEPPE N. IL 09/08/1962
O mitiLuw~
avverso il decreto 11.2118/2013 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
11/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 11.11.2013 ai sensi dell’art. 410 c.p. il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Ancona, disponeva l’archiviazione del procedimento
nei confronti di Maghenzani Taverna Giuseppe, scaturente dalla denuncia di Bonacini
Andrea.
Avverso tale decreto Bonacini Andrea ha proposto ricorso per cassazione lamentando,
con un unico motivo, la violazione dell’art. 112 Cost., in relazione all’art. 606 c.p.p.,

sostenuto dal GIP, tutti gli elementi per sostenere l’accusa in giudizio, sicchè il
provvedimento impugnato, oltre a violare la Costituzione, presenta molteplici caratteri di
abnormità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi
limiti stabiliti dall’art.409, comma 6, cod. proc. pen., il quale rinvia all’art.127, comma 5,
cod. proc. pen., che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme sul
contraddittorio, concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio.
Ne consegue che, non è consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, attinenti,
ad esempio, al merito della notitia criminis, e che, quindi, è inammissibile il ricorso
proposto dalla persona offesa, nel quale si censuri il vizio di motivazione, od il
travisamento dell’oggetto, oppure gli “errores in iudicando” fondati su una diversa
interpretazione della legge sostanziale, o l’omessa considerazione di circostanze di fatto
già acquisite, (Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002; Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014; Sez.
1, n. 9440 del 03/02/2010), o, comunque, più genericamente, l’erronea valutazione da
parte del giudice di merito degli elementi in atti.
Nel caso di specie il ricorrente non lamenta

violazioni delle norme sul

contraddittorio, limitandosi, in sostanza, ad addurre l’erronea valutazione compiuta dal
Giudice, stante la ricorrenza di elementi a carico del Maghenzani, sicchè il ricorso è
inammissibile.
All’ inammissibilità dei ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che si stima equo determinare in C 1.000,00
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20.2.2015

atteso che nel procedimento in questione sono presenti, contrariamente a quanto

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