Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2557 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2557 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OUERGHEMLHMI
/05/1982
avverso la sentenza n. 390/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;
Data Udienza: 11/12/2012
40781
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe lamentando che il suo appello sia stato accolto solo
in punto di insussistenza della continuazione e non in relazione all’insussistenza del reato di spaccio a lui
ascritto;
che simile censura non è corredata da alcun argomento diretto a contestare quelli espressi dalla decisione per
affermare la responsabilità dell’imputato;
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
mille euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 dicembre 2012
che quindi il ricorso è inammissibile per assoluta genericità;