Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2557 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2557 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) OUERGHEMLHMI

/05/1982

avverso la sentenza n. 390/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;

Data Udienza: 11/12/2012

40781

Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe lamentando che il suo appello sia stato accolto solo
in punto di insussistenza della continuazione e non in relazione all’insussistenza del reato di spaccio a lui
ascritto;
che simile censura non è corredata da alcun argomento diretto a contestare quelli espressi dalla decisione per
affermare la responsabilità dell’imputato;

che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
mille euro.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 dicembre 2012

che quindi il ricorso è inammissibile per assoluta genericità;

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