Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25569 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25569 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KAPLLANI FLORIAN N. IL 07/05/1980
PAGANIN DAVIDE N. IL 02/08/1967
avverso la sentenza n. 6621/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \ –(et(), o -\195,
che ha concluso per )1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/03/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 4 maggio 2010 dal Tribunale di Voghera, appellata, fra l’altro, da KAPLLANI Florian e PAGANIN Davide, dichiarati responsabili del delitto di lesioni personali aggravate, commesso il 2
aprile 2008.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati i quali lamentano difetto di motivazione
sul ricorrere delle aggravanti dell’aver agito per motivi futili e dell’uso di arma, ritenuta dai giudici del merito essendo stata utilizzata una padella per colpire la p.l. AIELLO, quando era stata
aggredita all’interno della comune cella della Casa circondariale di Voghera dopo che i compagni di detenzione avevano appreso che aveva collaborato con l’Autorità.
Insufficiente, anche per la contraddittorietà delle affermazioni della p.o., confermata da un solo
teste, e non dai testimoni appartenenti della polizia penitenziaria intervenuti, sarebbe la prova
che l’utilizzo dell’oggetto in questione fosse da attribuire ad uno dei due ricorrenti, o non piuttosto ad altri fra gli aggressori.
Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che tutti i concorrenti dovessero rispondere
dell’aggressione armata indipendentemente da chi l’avesse impugnata ed avesse colpito.
Ugualmente, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta aggravante dei motivi futili, non essendo stato dimostrato quale fosse il movente.
Il ricorso presentato per KAPLLANI rileva poi che, essendo stata rimessa la querela
dall’AIELLO, il delitto in quanto non aggravato, sarebbe per lui estinto per intervenuta remissione di querela.
Il PAGANIN con un secondo motivo censura l’omissione di motivazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili.
I giudici del merito hanno ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni della p.1., correttamente
valutate come attendibili anche perché confermate da quelle del compagno di cella, il teste BAJRAKTARI, che aveva visto nel bagno della cella altri detenuti, fra cui i due ricorrenti, colpire
l’AIELLO ed uno degli aggressori utilizzare una padella. E si tratta di affermazioni confermate
dalla certificazione medica sulle lesioni riportate da AIELLO.
Il quadro è stato correttamente completato con la valutazione delle dichiarazioni degli agenti di
polizia penitenziaria intervenuti immediatamente dopo aver sentito trambusto nella cella, che avevano rinvenuto AIELLO sanguinante e l’avevano soccorso.
Sulla base del compendio probatorio delineatosi non paiono individuabili vizi logici
nell’affermazione che l’aggressione era chiaramente da riportare alla collaborazione
dell’AIELLO con l’Autorità in una vicenda processuale in cui era coinvolto con soggetti diversi
dai compagni di cella, che quindi avevano agito per motivi del tutto sproporzionati solo per aver
letto nei documenti di AIELLO, da loro non altrimenti conosciuto perché appena giunto in cella
e che andando al bagno nella notte li aveva lasciati incustoditi, che aveva tenuto un atteggiamento collaborativo e, senza saperne più, l’avevano aggredito mentre ancora si trovava nel bagno.
Correttamente poi i giudici del merito hanno osservato che secondo le regole del concorso criminoso irrilevante era l’accertamento su chi avesse in concreto utilizzato l’oggetto contundente
laddove tutti, e nella specie i ricorrenti, avevano pacificamente partecipato all’operazione chininosa colpendo con pugni e calci la vittima che contestualmente, e chiaramente, veniva colpita
anche con la padella, azione percepibile, e percepita, sicuramente accettata come inserita in
un’azione combinata alla quale tutti partecipavano volontariamente.
Manifestamente infondati quindi i motivi concernenti il ricorrere delle aggravanti sulle quali le
sentenze dei giudici del merito avevano motivato nei termini sintetici che l’evidenza dei fatti e
l’applicazione di consolidati principi richiedevano.
Rileva infine il Collegio che la Corte d’appello, in punto di trattamento sanzionatorio del PAGANIN, a fronte di un’impugnazione generica sul punto, non era tenuta ad una motivazione più
diffusa di quella che, riferendosi alla sentenza del primo giudice, ne aveva condiviso le conclusioni, quindi anche nella parte in cui il Tribunale aveva evidenziato, con corretta valutazione di

parametri previsti dall’art. 133 c.p. valutabili ex art. 62 bis c.p., che i precedenti di cui era gravato l’imputato erano ostativi all’applicazione delle attenuanti generiche, decisione non censurabile
con il riferimento al trattamento riservato al coimputato, il quale peraltro aveva tenuto un comportamento risareitorio, correttamente valorizzato dai giudici del merito.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di £. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2013.

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