Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25568 del 20/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25568 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEMPRINI VALERIANO N. IL 27/09/1969
avverso la sentenza n. 8883/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 20/02/2015

Fatto e diritto
Con sentenza in data 11.2.2014, la Corte d’Appello di Bologna, confermava la
sentenza del Tribunale di Rimini dell’1.6.2011 con la quale Semprini Valeriano era
stato condannato alla pena di C 4000,00 di multa per i reati, uniti dal vincolo della
continuazione di ingiurie e minacce, oltre al risarcimento danni nei confronti delle
parti civili liquidati in euro 5000,00.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di

primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. non risultando valutata l’attendibilità delle parti
civili; deduce, in particolare, che se la Corte territoriale avesse valutato
compiutamente le dichiarazioni delle p.o. avrebbe verificato l’assenza di supporti a
sostegno delle accuse a lui rivolte.
Sono state depositate conclusioni scritte e note spese delle parti civili
Tamburini Luca, Piscaglia Luigi e Tardini Pierangelo.
Osserva il Collegio che il ricorso è oltreché generico, manifestamente
infondato, perché è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
l’affermazione di responsabilità può essere basata sulle sole dichiarazioni della parte
offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una
vera e propria fonte di prova (cfr. pure C. cost. ordinanze n. 82 del 2005, n. 115 del
1992, n. 374 del 1994, e sentenze n. 2 del 1973 e n. 190 del 1971), purché la
relativa valutazione sia adeguatamente motivata.
In particolare, le dichiarazioni delle p.o. sono state valutate nelle sentenze di
merito e ritenute credibili senza illogicità, siccome corroborate dai biglietti ingiuriosi
affissi a più riprese dal Semprini. D’altra parte, la valutazione della credibilità della
persona offesa rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in
sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. I,
n. 33267 del 11.6.2013), contraddizioni che non si ravvisano nella fattispecie in
esame.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in C 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti
civili Tamburini Luca, Piscaglia Luigi e Tardini Pierangelo, che liquida in complessivi
euro 800,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende, nonché
alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che li uida in complessivi euro 800,00

fiducia, lamentando, con un unico motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606,

I.

oltre accessori di legge.

Così deciso il 20.2.2015

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