Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25567 del 22/03/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25567 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
IATRINO Salvatore, nato a Caltagirone il 07/01/1959
avverso la sentenza del Giudice di pace di Caltagirone del 19/07/2011
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Mario
Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. latrino Salvatore era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di
Caltagirone, del reato di cui all’art. 582, comma 1, perché con violenza consistita
nello sferrare due pugni sul capo di Impellizzeri Paolo cagionava al stesso lesioni
personali del tipo “lieve ematoma, palpebrale, ferite abrase della palpebra
Data Udienza: 22/03/2013
superiore, disepitalizzazione cornea/e” giudicate guaribili in gg. 5 e “distorsione
cervicale” giudicata guaribilein gg.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudicante ha dichiarato l’imputato
colpevole del reato a lui ascritto e, per l’effetto, l’ha condannato alla pena di C
3. Avverso la pronunzia anzidetta il difensore dell’imputato, avv. Massimo Alì,
ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte
motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente lamenta mancanza di
idonea motivazione che dia conto del ragionamento probatorio del giudice a quo,
limitatosi ad una mera elencazione delle risultanze probatorie, senza indicare le
ragioni del suo convincimento in ordine alla statuizione di colpevolezza.
2. La censura è manifestamente infondata.
Ed infatti, ancorché in termini sintetici, ma conformi alla forma abbreviata di
motivazione prevista per le sentenze del giudice di pace dall’art. 32, comma 4, del
d.lgs. n. 274/2000, il giudice a quo ha specificamente indicato gli elementi
probatori addotti a fondamento della decisione, evidentemente ritenuti idonei a
sostenere una statuizione di colpevolezza.
Gli elementi anzidetti consistevano nelle dichiarazioni della persona offesa, nella
certificazione sanitaria rilasciata dal pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone e,
soprattutto, nella relazione di servizio redatta dall’ispettore Giacomo Biffara del
Corpo di Polizia Municipale di Caltagirone.
3.
Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le
consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 22/03/2013
200,00, oltre consequenziale statuizione.