Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25565 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25565 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
El Ouatiki Abdelghani, nato in Marocco, il 18/7/1980;

avverso la sentenza del 28/10/2014 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Massimo Galli, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile
l’istanza di revisione proposta da El Ouatiki Abdelghani avverso la sentenza con il
quale il Tribunale di Ravenna lo aveva condannato per i reati di contraffazione della
patente rilasciata a suo nome dalle autorità del Marocco e di guida senza patente.

Data Udienza: 03/06/2015

2. Avverso la sentenza ricorre il condannato personalmente deducendo violazione di
legge. In tal senso il ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia escluso il
carattere di novità della prova costituita dal certificato anagrafico dell’El Ouatiki
attestante la sua residenza in Italia da oltre un anno rispetto al momento
dell’acéeletamento della ritenuta falsificazione della patente straniera e dalla mancata
conversione entro il suddetto termine di un anno della medesima. Tali circostanze pur riconosciute nella sentenza oggetto dell’istanza di revisione e invero dirimente ai

giurisprudenza di legittimità – contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento
impugnato
– non sarebbero state nemmeno implicitamente valutate dal Tribunale di

Ravenna, con la conseguente ammissibilità della richiesta di revisione fondata sulle
medesime.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. L’oramai consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso per cui, ai fini
dell’ammissibilità della richiesta di revisione, per prove nuove rilevanti a norma
dell’art.630 lett. c) c.p.p. devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla
sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche
quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate
neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o
ritenute superflue dal giudice (Sez. Un., n. 624/02 del 26 settembre 2001, PGePC in
proc. Pisano, Rv. 220443).
3. Come ricordato dallo stesso ricorrente, non è in discussione che nel processo di
cognizione fosse stata acquisita – e dunque sottoposta al giudice – sia la prova del
fatto che l’El Ouatiki fosse residente in Italia da oltre un anno rispetto al momento in
cui venne sorpreso alla guida, che quella relativa alla mancata conversione della
patente straniera ritenuta oggetto di contraffazione.
3.1 La Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, ha
pretermesso qualsiasi considerazione sulla decisività delle summenzionate circostanze
nell’ottica dell’apprezzamento della rilevanza penale del fatto imputato, limitandosi ad
escludere che le stesse (rectius: i documenti che le rappresentavano) potessero essere
ritenute effettivamente prove “nuove” ai sensi ed ai fini dell’art. 630 lett. c) c.p.p.,
trattandosi di dati fattuali comunque implicitamente valutati dal giudice della
cognizione.

fini della configurabilità del reato di falso ai sensi del consolidato orientamento della

3.2 Tali conclusioni devono ritenersi corrette e conformi ai principi ricordati in
precedenza. Ed infatti ciò che eccepisce il ricorrente non è l’omessa valutazione da
parte del Tribunale di Ravenna degli elementi di prova menzionati, bensì il fatto che
questi, avutane cognizione (circostanza di cui lo stesso Tribunale ha dato

espressamente conto in sentenza), non ne abbia apprezzato la eventuale rilevanza
giuridica ai fini dell’esclusione della configurabilità del reato contestato ai sensi degli
artt. 477 e 482 c.p. in sintonia con l’orientamento giurisprudenziale per cui la

costituire il suddetto reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale
documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate
dagli artt. 135 e 136 C.d.S. (Sez. 5, n. 9268/15 del 2 dicembre 2014, Ndiaye, Rv.
262963). In definitiva ciò che si lamenta con il ricorso è l’errata applicazione della
legge penale da parte del giudice della cognizione, il quale non avrebbe omesso di
valutare i dati’ – fattuali pur acquisiti al processo, ma di valutarii -secondo – diritto.
Conseguentemente deve riconoscersi che questi ha semplicemente considerato non
rilevanti ai fini della sussistenza del reato – e dunque implicitamente valutandole – le
circostanze di fatto provate nel corso del processo di cui il ricorrente invoca una per
l’appunto inammissibile nuova valutazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 3/6/2015

falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può

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