Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25564 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25564 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
nel procedimento nei confronti di:
Ciuro Egidio Cesare, nato a Catania, l’1/9/1962;

avverso l’ordinanza del 22/10/2014 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Mario Pinelli, che ha richiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 03/06/2015

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, rilevata l’irregolare notifica
all’imputato del decreto che disponeva il giudizio. Disponeva la restituzione degli atti al
pubblico ministero.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso -il Tribunale di
Catania deducendo la sua abnormità, avendo il Tribunale determinato una indebita
regressioné’derprocédimento investendo una parte processuale di un compitò – e cioè

invece sullo stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
2. Per il costante insegnamento di questa Corte non è abnorme il provvedimento con
cui il giudice del
_ dibattimento restituisca gli atti al pubblico ministero ritenendo,
ancorché per errore, l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato o
al suo difensore. Per converso lo stesso provvedimento deve ritenersi abnorme qualora
ricorra l’ipotesi dell’irregolarità di una notifica comunque effettuata, giacchè il giudice,
in tal caso, é tenuto rinnovare la notifica ai sensi dell’art. 143 disp. att. c.p.p. e non ha
dunque il potere di disporre la regressione del procedimento (ex multisSez-6, n. 7088
del 9 febbraio 2010, P.M. in proc. Insalaco e altri, Rv. 246089;„Sez. 5,-n.,52255,del 5.
novembre 2014, P.M. in proc. Buzzotta, Rv. 262105; Sez. Un., n. 28807 del 29
maggio 2002, Manca, Rv. 221999).
3. Nel caso di. specie il Tribunale ha rilevato l’irregolare esecuzione della notifica
comunque effettuata all’imputato e dunque, ai sensi del richiamato art. 143 disp. att.
c.p.p., aveva il dovere di procedere autonomamente alla sua rinnovazione. La
traslazione di tale compito al pubblico ministero costituisce dunque l’esercizio di un
potere eccentrico rispetto a quelli attribuiti dall’ordinamento al giudice e determina
una indebita regressione del procedimento foriera di un vero e proprio stallo
processuale, atteso che nel rito ordinario con udienza preliminare – qual è quello con
cui si procede nella fattispecie – non è l’organo deputato alla notifica del decreto che
dispone il giudizio.
4. L’ordinanza impugnata è dunque abnorme e deve essere annullata senza rinvio con
conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

la rinnovazione della notifica – che, in caso di mera irregolarità della notifica, gravava

P.Q.M.

Annglta,e,tiza rinvio l’ordinPnzA illigugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Catania per l’ulteriore corso.

Così deciso il 3/6/2015

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