Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2556 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2556 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VIVI SIMONE N. IL 25/04/1975
2) WOLEK ALEXANDER N. IL 04/02/1973
3) HINDE NICHOLAS MELBOURNE N. IL 18/08/1976
avverso la sentenza n. 10816/2011 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;
Data Udienza: 11/12/2012
39936
Ritenuto che il ricorrente Wolek e il ricorrente linde impugnano la sentenza in epigrafe lamentando che non
sia stata offerta adeguata motivazione circa la congruità della pena, ulteriormente riducibile, anche in virtù
del riconoscimento di attenuanti;
che simile censura da un lato non è sorretta interesse poiché è stata applicata la pena che gli stessi ricorrenti
hanno indicato e dall’altro suppone accertamenti di fatto cui i ricorrenti hanno rinunziato con la richiesta di
che il ricorrente Vivi si duole della mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. alla specie e del difetto di
motivazione in punto di confisca delle somme;
che la prima doglianza è generica in quanto non corredata da alcun elemento diretto a contrastare la
valutazione operata in sede di merito e la seconda manifestamente infondata in relazione alla adeguata
motivazione relativa alla confisca della somma;
che quindi i ricorsi sono inammissibili;
che alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 dicembre 2012
DE
applicazione della pena;