Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25559 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25559 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RONSISVALLE LUIGI N. IL 21/07/1955 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 16877/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
03/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s9Afte le conclusioni del PG Dott. a

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Nell’interesse di Luigi Ronsisvalle, persona offesa, viene proposto ricorso per
cassazione avverso il decreto del 03/02/2014 con il quale il G.i.p. del Tribunale
di Palermo ha disposto l’archiviazione del procedimento n. 16877/12, senza
attendere il termine di dieci giorni previsto dall’art. 409, comma 3, cod. proc.
pen., in vista della proposizione dell’opposizione alla richiesta del P.M.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.

maggiore chiarezza della vicenda” e dunque senza farne specifico oggetto di
doglianza – questioni relative alla fondatezza, sia pur parziale, della notizia di
reato e alla sua procedibilità d’ufficio, neppure deduce di avere dichiarato, ai
sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., di voler essere informato circa la
presentazione della richiesta di archiviazione. E, in effetti, dall’esame degli atti
non risulta che tale dichiarazione sia mai intervenuta.
Ne discende che egli non aveva alcun diritto all’avviso previsto dalla norma
appena citata e che neppure può dolersi, in conseguenza, dell’emanazione del
decreto de plano da parte del G.i.p.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 12/05/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

Il ricorrente, che del tutto genericamente prospetta – peraltro, “solo per

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