Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25557 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25557 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TORINO
nei confronti di:
DE GLAUDI JERRI FRANCO N. IL 05/02/1983
avverso la sentenza n. 1649/2014 GIP TRIBUNALE di TORNO, del
13/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/septile le conclusioni del PG Dott. V 1-to
c.14-4/-49

Us. i difensor Avv.;

J– ne..

rs—,s° •

Data Udienza: 12/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13/05/2014 il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato la
pena concordata di mesi sette di reclusione a Jerri Franco De Glaudi, in relazione
ai reati di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. (capo a) e di cui all’art.

617-bis,

comma secondo, cod. pen.
Il giudice ha, inoltre, ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della
sospensione condizionale della pena per anni uno, ai sensi degli artt. 163,
comma quarto, e 165, comma terzo, cod. pen., dando atto che l’imputato aveva

reclusione ed euro 600,00 di multa applicata con sentenza del 19/04/2012 del
Tribunale di Imperia.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino propone ricorso per
cassazione, con il quale lamenta erronea applicazione degli artt. 163, comma
quarto, e 165, comma terzo, cod. pen., rilevando l’assenza di motivazione in
ordine all’esistenza delle condotte riparatorie previste dal citato art. 163, comma
quarto, cod. pen.
3. È stata depositata memoria nell’interesse dell’imputato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, dal momento che è certamente esatto (secondo
quanto puntualizzato da Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825) che,
poiché l’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede il controllo, da parte del
giudice, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione
e della comparazione delle circostanze e della congruità della pena, deve
ammettersi la denuncia, in sede di legittimità, della erronea esecuzione di tale
verifica (e lo stesso deve dirsi, con riferimento alla sospensione condizionale
della pena, ai sensi dell’art. 444, comma 3 del codice di rito).
Tuttavia, anche in ragione della natura semplificata della motivazione propria di
una sentenza applicativa della pena (per cui si veda, di recente, Sez. 6, n. 42837
del 14/05/2013, Rv. 257146), occorre prendere atto che il giudice di merito ha
dato conto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 163, comma quarto,
cod. pen., che attribuisce rilievo anche alle condotte con le quali ci si adoperi
spontaneamente ed efficacemente per ridurre le conseguenze del reato.
Il ricorrente contesta tale valutazione, limitandosi a sostenere che la condotta
dell’imputato ha danneggiato l’attività del Comando della Stazione dei Carabinieri
di Pino Torinese, senza aggiungere alcuna specifica critica rispetto all’esistenza
dei comportamenti collaborativi valorizzati dal complesso della motivazione del
G.i.p., talché, nella sostanza, esprime doglianze inammissibili in quanto aspirano
solo a conseguire un recesso dall’accordo (per il principio generale, si veda Sez.
3, n. 41137 del 23/05/2013, Bacci, Rv. 256692).
1

già ottenuto tale beneficio, in relazione alla pena di anni uno e mesi due di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del RG.
Così deciso in Roma il 12/05/2015

Il Presidente

Il Componente estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA