Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25555 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25555 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANZARO
nei confronti di:
CURCIO ACHILLE N. IL 26/05/1930
avverso la sentenza n. 208/2013 GIUDICE DI PACE di CATANZARO,
del 29/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29 ottobre 2014, il giudice di pace di
Catanzaro assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 594 c.p.
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ritenendo

quale ha previsto l’abrogazione del reato in oggetto.
2. Contro la sentenza di assoluzione propone ricorso per cassazione il
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro per
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; il reato di cui all’art. 594 c.p. non può ritenersi
abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto
che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega,
implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di
tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultima, fino alla emanazione dei
decreti delegati, non potrà essere considerata semplice violazione
amministrativa (v. Sez. 1, n. 44977 del 19/09/2014, Ndiaye, Rv.
261124, nonchè Sez. 5, n. 7334 del 2015, Pavese, secondo cui:
“come reso palese dalla lettera della legge, l’art. 2 della I. n. 67 del
2014 non ha affatto depenalizzato il reato di cui all’art. 594 cod. pen.
Tale effetto si produrrà solo a seguito dell’eventuale emanazione del
decreto legislativo di cui al citato art. 2”).

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al giudice di
pace di Catanzaro.
Così deciso il 6/05/2015

l’immediata operatività della legge delega numero 67 del 2014, la

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