Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25554 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25554 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Qian Jinhua, nato nella Repubblica Popolare Cinese, il 28/9/1964;

avverso l’ordinanza del 6/3/2015 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugri2to ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto
Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di riesame
proposta da Qian Jinhua, indagato per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., avverso il
provvedimento di sequestro probatorio ad oggetto beni ritenuti strumentali alla
consumazione dei suddetti reati.

Data Udienza: 06/05/2015

2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato deducendo violazione di legge e lamentando
in tal senso l’originario difetto di motivazione del decreto di convalida del sequestro
operato dalla p.g., in tal senso illegittimamente integrato dal Tribunale dal riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1..11 ricorsadeve essere rigettato.

cui il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea
motivazione in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra la -res
sequestrata e il reato oggetto di indagine, nonchè dell’inerenza o pertinenzialità della
stessa all’accertamento del medesimo (ex multis Sez. 6, n. 5930 del 31 gennaio 2012,
Iannella, Rv. 252423; Sez. 2, n. 23212 del 9 aprile 2014, P.M. in proc. Kasse, Rv.
259579). Ed infatti, l’onere motivazionale assegnato al pubblico ministero dall’art. 253
c.p.p. investe prima di tutto l’identificazione della relazione che le cose sequestrate
presentano con il reato, la cui sussistenza, nelle forme tipizzate dalla norma,
costituisce presupposto legittimante l’apposizione del vincolo reale, ed in secondo
luogo l’individuazione della concreta finalità probatoria perseguita in funzione
dell’accertamento dei fatti (Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in
proc. Bevilacqua, Rv. 226713).
2.1 Peraltro le condizioni alle quali può ritenersi assolto tale onere motivazionale non
possono che variare in ragione del fatto in concreto ipotizzato e del tipo di illecito a cui
concretamente viene ricondotto, nonché della natura del bene che si intende
sequestrare. In tal senso la qualifica di quest’ultimo come corpo del reato ovvero di
cosa pertinente al medesimo e la stessa esigenza probatoria sottesa al sequestro
possono risultare in re ipsa o anche solo dalla sommaria enunciazione del fatto oggetto
di investigazione. E’ dunque compito del pubblico ministero procedente modulare la
specificità dell’apparato giustificativo del provvedimento di sequestro in relazione alle
effettive peculiarità del caso concreto.
2.2 Spetta invece al Tribunale investito dell’istanza di riesame verificare la effettività e
completezza della motivazione del provvedimento impugnato alla luce dei ricordati
principi, senza peraltro che gli sia attribuito il potere di integrarla autonomamente,
giacchè il suo difetto è vizio genetico dello stesso che ne comporta l’originaria nullità
(in tal senso le Sezioni Unite Ferrazzi citate in precedenza e da ultima ed ex multis
Sez. 3, n. 37187 del 6 maggio 2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241).

3. Alla luce dei ricordati principi le doglianze del ricorrente devono ritenersi per
l’appunto infondate.

2. In proposito è necessario ricordare il consolidato insegnamento di questa Corte per

3.1 Nel caso di specie il verbale di sequestro redatto dalla p.g. ha specificamente
indicato l’esigenza probatoria sottesa all’apposizione del vincolo, evidenziando la
natura strumentale dei beni sequestrati alla consumazione dei reati oggetto di
accertamento. Motivazione cui il decreto di convalida del pubblico ministero ha fatto
implicito, esaustivo e legittimo rinvio, essendo il suddetto verbale atto accessibile alla
parte, risultando dunque irrilevante che in tal senso abbia fatto ricorso ad un mero
“visto” di convalida apposto in calce al suddetto verbale.

essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente
sintetiche o prestampate,
quando,
avuto anche riguardo agli atti processuali ivi
,
_
richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di
temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (ex multis Sez. 3, n. 29990 del 24
giugno 2014, Lombardi, Rv. 259949).
3.3 Dunque il Tribunale non ha provveduto alla surrettizia integrazione della
motivazione mancante nel provvedimento genetico, ma ha semplicemente registrato
quella legittimamente richiamata e correttamente ritenuto la stessa coerente con le
risultanze in atti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/5/2015

3.2 Va infatti ribadito che il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio può

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