Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25553 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25553 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
t.
Ludyelli Enrico, nato a Lucera, il 13/10/1946;

avverso l’ordinanza del 24/2/2015 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto
Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appello cautelare
proposto da Luidelli Enrico avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Pesaro
aveva a sua volta rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura della
custodia cautelare applicatagli per il reato di furto aggravato.

Data Udienza: 06/05/2015

2. Avverso l’ordinanza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi.
2.1 Con il primo deduce vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle
esigenze cautelari, denunciando innanzi tutto la disparità di trattamento riservata al
Luidelli, atteso che i suoi coimputati sarebbero stati tutti sottoposti a regimi cautelari
meno afflittivi. In secondo luogo lamenta la genericità ed apoditticità delle affermazioni
poste dal Tribunale a fondamento della ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza

dell’imputato per alcuni dei furti contestatigli nel medesimo procedimento ad oggetto il
reato in relazione al quale è stata adottata la misura cautelare.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in merito alla valutazione
di adeguatezza della custodia carceraria, parimenti affermata in modo apodittico dal
giudice d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve pertanto essere
rigettato.
2.

Generica e manifestamente infondata è la doglianza relativa al presunto

trattamento più favorevole riservato nel tempo ai coimputati, che non costituisce
“fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura
coercitiva con altra meno grave, peraltro solo assertivamente evocato dal ricorrente
(Sez. 2, n. 39785 del 26 settembre 2007, Poropat, Rv. 238763).
3. Infondate sono invece le censure in merito alla sussistenza del pericolo di
reiterazione, logicamente dedotto dal Tribunale in ragione dei precedenti dell’imputato,
dell’intrinseca gravità dei fatti per cui è stato sottoposto a misura e già condannato in
primo grado, nonché al contesto criminale in cui tale fatto deve essere inserito.
Elementi che giustificano la diagnosi di professionalità nel delitto formulata nel
provvedimento impugnato a prescindere dalla formale attribuzione al Luidelli della
qualifica di delinquente abituale. Generiche sono invece quelle relative al pericolo di
fuga dell’imputato, dedotto dal giudice dell’appello cautelare dall’entità della condanna
riportata dall’imputato per i reati contestatigli e dal fatto che egli è pregiudicato per
evasione, argomenti con i quali il ricorrente sostanzialmente non si è confrontato.
Irrilevante risulta infine la circostanza per cui per alcuni dei reati originariamente
imputati il Luidelli sarebbe stato assolto, la cui decisività ai fini della rivalutazione del
quadro cautelare il ricorrente non ha saputo indicare a fronte della menzionata entità
della condanna riportata.

e di quello di fuga, nonché la mancata valutazione dell’intervenuta assoluzione

4. Nuovamente generico è infine il secondo motivo, che non si confronta con
l’articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in merito
all’inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia carceraria, correttamente
ritenuta sulla base dell’elevato pericolo di reiterazione del reato rilevato, nonché, come
già ricordato, del fatto che l’imputato in passato è stato condannato anche per il reato
di evasione.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 6/5/2015

P.Q.M.

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