Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25551 del 22/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25551 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Cacciatore Giovanni, nato a Palermo, il 12/1/1966;

avverso la sentenza del 13/2/2015 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giovanni Castronovo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, quale giudice del rinvio a seguito
dell’annullamento da parte di questa Corte del suo precedente pronunziamento, ha

Data Udienza: 22/04/2015

rigettato l’istanza di riesame proposta da Cacciatore Giovanni avverso il
provvedimento con cui gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere per i reati
di partecipazione ad associazione mafiosa e di illecita concorrenza con minaccia o
violenza aggravato ai sensi dell’art. 7 I. n. 203/1991.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Cacciatore a mezzo del proprio difensore deducendo
violazione di legge e vizi della motivazione. In tal senso il ricorrente – eccepisce innanzi

all’udienza di riesame, di Vito Galatolo e cioè del reggente della famiglia mafiosa a cui
l’indagato sarebbe affiliato, il quale ha affermato di non conoscere il Cacciatore. Sotto
altro- profilo si lamenta la violdzione del vincolo di rinvio, atteso che il provvedimento
impugnato, lungi dall’aver colmato le lacune motivazionali di quello precedentemente
annullato, ne avrebbe invece riproposto sostanzialmente l’impianto giustificativo,
facendo rinvio addirittura allo stesso oltre che all’ordinanza genetica e limitandosi ad
aggiungere la trascrizione integrale delle intercettazioni il cui significato il giudice di
legittimità aveva già segnalato non essere autoevidente. Inoltre i giudici del riesame
avrebbero immotivatamente e illogicamente svalutato l’attendibilità delle dichiarazioni
di Padalino Massimiliano – raccolte nel corso delle indagini difensive – in grado di
dimostrare invece come l’indagato non abbia tenuto nei suoi confronti comportamenti
riconducibili alle contestazioni mossegli. Ancora illogicamente l’ordinanza avrebbe
tratto la prova della partecipazione mafiosa del Cacciatore dalla mera frequentazione
di soggetti sospettati di appartenere alla consorteria ipotizzata, ma soprattutto
avrebbe indebitamente ricavato da tali frequentazioni la conclusione che le stesse
erano finalizzate a comuni intenti criminali. Con riguardo infine alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari il ricorrente lamenta l’insussistenza delle
medesime e il difetto di motivazione sul punto del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve dunque essere rigettato.
2. Inammissibile è la denuncia dell’omessa valutazione delle dichiarazioni del Galatolo,
meramente evocate nel ricorso senza fornire la necessaria indicazione dell’atto
probatorio da cui emergerebbero e documentarne integralmente il contenuto in modo
da consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata del vizio denunziato.
3. Con riguardo alla presunta violazione del vincolo di rinvio, deve invece rilevarsi che
il Tribunale non si è limitato a riprodurre nella loro integralità il contenuto delle
intercettazioni nel corpo della motivazione (adempimento comunque tutt’altro che
irrilevante, atteso che nella precedente occasione questa Corte aveva annullato

tutto l’omessa valutazione da parte del Tribunale delle dichiarazioni, depositate

l’ordinanza di riesame anche in ragione della decontestualizzazione dei brani di
conversazioni intercettate citati nella medesima), ma ha dimostrato di aver compiuto
quell’autonoma valutazione del compendio indiziario che era stato oggetto del vincolo
di rinvio. Valutazione che appare sostenuta da motivazione logica e coerente alle
risultanze probatorie per come riportate nel provvedimento e che il ricorrente non ha
specificamente confutato nella sua articolazione. Ed altrettanto logicamente il
Tribunale ha interpretato, alla- iírEe- d-e- I re spiegazioni offerte in merito al significato degli
esiti dell’attività di captazione, quello delle frequentazioni e degli incontri effettuati
dall’indagato con noti esponenti del sodalizio mafioso. Parimenti il giudice del riesame
ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto scarsamente attendibili le dichiarazioni
del Padalino alla luce di quelle intercettazioni che illuminano l’effettiva dinamica dei
rapporti intrattenuti dal medesimo con il Cacciatore e che il ricorrente ha dimostrato di
non considerare. Infine le conclusive doglianze del ricorrente sull’insussistenza delle
esigenze cautelari risultano assolutamente generiche e prive di qualsiasi correlazione
con l’articolata motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 22/4/20

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA