Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2555 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2555 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HASSARI NOUREDDINE N. IL 25/10/1971
avverso la sentenza n. 3958/2012 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;
Data Udienza: 11/12/2012
36318
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe lamentando che non sia stata adeguata contezza
dell’inapplicabilità dell’art.129 c.p.p. alla specie ;
che simile censura è generica non essendo stato indicato alcun elemento diretto a contrastare la valutazione
già effettuata dal giudice di merito;
che quindi il ricorso è inammissibile;
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euxo alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 dicembre 2012
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle