Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25545 del 10/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25545 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARPELLINO PAOLO N. IL 17/06/1977
avverso l’ordinanza n. 1578/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
09/12/2004
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ■t.(0,,, o.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/03/2015

Specificamente, MESSINA CARLO, quale amministratore della Yesmoke spa, nonché, a decorrere
dal 6.3.2013, amministratore di fatto della Yesmoke Ghmb; MESSINA GIAN PAOLO, quale
amministratore di fatto ex art. 2639 c.c. della Yesmoke spa, nonché, dal 6.3.2013, amministratore di
fatto della Yesmoke Ghmb,ARPELLINI PAOLO, procuratore della Yesmoke spa, sono accusati,
unitamente ad altre persone legate alla predetta società Yesmoke spa,
1. del reato ex art. 416 c.p., perché, allo scopo di commettere delitti di contrabbando di
cui all’art. 73 della legge 17.7.1942 n. 907, in relazione agli artt. 6 e 7 del Testo
Unico delle Accise (TUE) e di falso documentale
a. simulavano esportazione di sigarette prodotte dalla Yesmoke spa in Settimo Torinese, al di
fuori della Comunità Europea ,così da usufruire della sospensione d’accisa fino alla dogana di
uscita ,individuando numerose società cessionarie in realtà inesistenti ed immettendo le
sigarette nel mercato illecito ad un prezzo altamente concorrenziale, in quanto non gravato dal
pagamento della imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi(accisa) ;
b. omettevano di pagare l’accisa;
c. inducevano in errore i pubblici ufficiali in servizio presso l’agenzia delle dogane di Torino,
i quali emettevano, attraverso il sistema elettronico, falsi documenti informatici di
accompagnamento delle merci(DAE) ;
d. presentavano visti alla dogana di uscita falsi , in quanto emessi in contrasto con il percorso
tenuto dagli autocarri di trasporto , al fine di ottenere l’indebita restituzione della garanzia
prestata.
2. del reato ex art. 73 della legge 17.7.1942 n. 907 già citato, perché commettevano
contrabbando, sottraendo tabacchi al pagamento dei diritti di monopolio(accise), che
erano dovuti avendo simulato in esportazione cessione di varie quantità di sigarette
in regime di sospensione d’accisa, cessioni irregolari come da accertamenti svolti in
relazione a società extracomunitarie , in realtà inesistenti o che comunque non
avevano importato tabacchi lavorati ,introducendo così la merce nel mercato
clandestino;
3. del reato ex art. 73 lella legge 17.7.1942 n. 907 già citato , perché commettevano
contrabbando ,perché sottraevano tabacco al pagamento delle accise, dovute avendo
simulato il 31.01.2014 la cessione di un carico di sigarette Yesmoke alla società
svedese MK PREMIUM TRADING AB, in regime di sospensione di accisa ,
cessione irregolare, poiché il cessionario dichiarava di aver ricevuto il carico alle ore
6,25 del 31.1.2014, mentre il veicolo di trasporto era stato fermato in Germania alle
ore 10.25 dello stesso giorno;
4. del reato ex artt. 48 e 479 c.p. perché, presentando all’agenzia delle dogane di Torino
dichiarazioni doganali relative a cessione in esportazione ,falsa quanto a società
cessionaria e località, di merce destinata al di fuori della Comunità Europea,
inducevano in errore i pubblici ufficiali , che emettevano documenti di
accompagnamento falsi ,relativi a identificati trasporti.

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 9.12.2014, il tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame presentata da
MESSINA CARLO, MESSINA GIANPAOLO, ARPELLINO PAOLO,avverso l’ordinanza
3.11.2014 del Gip del medesimo tribunale, con la quale era stata applicata ai predetti la misura del
custodia in carcere in relazione ai reati ex artt. 416, 48-479 c.p„ 73 L. 17.7.1942 n. 907, in
relazione agli artt. 6 e 7 del Testo Unico delle Accise del 26.10.1995 n. 504

Per meglio esaminare e valutare le osservazioni critiche in esso contenute sulla sussistenza delle
esigenze cautelari è necessario riportare il quadro storico ricostruito dagli inquirenti , scandito
in precise e incontestati dati fattuali, alla luce dei quali risulta delineato il complesso
meccanismo volto a creare un’apparente esportazione di sigarette a favore di società straniere
extracomunitarie, attivato con la creazione di falsa documentazione prodotta davanti alla
competente agenzia doganale. Questa in tal modo era tratta in errore, ai fini della emissione di
falsi documenti informatici di accompagnamento delle merci. In realtà la merce usciva dal
deposito e si perdeva nei meandri del commercio illecito, con destinazione rimasta ignota.
Grazie alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, alle rogatorie internazionali, alla
documentazione doganale, alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti — precisamente
scandite nell’ordinanza coercitiva e nell’ordinanza del giudice del riesame- è stato ricostruito il
sistema operativo della Yesmoke spa, guidata dal Messina Carlo, amministratore della Yesmoke
spa e,sebbene privo di formali cariche , dal fratello Gianpaolo. La merce usciva, con la
copertura della documentazione doganale che ne attestava la destinazione verso un destinatario
inesistente o non interessato alla merce medesima; quindi prendeva un’autonoma destinazione
rimasta ignota, se non nel caso in cui un carico di sigarette veniva fermato dalla polizia. Data
la mancanza di regolare documentazione , veniva disconosciuta dai dirigenti della Yesmoke

Nell’interesse di Arpellino Paolo è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. vizio di motivazione in riferimento all’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. a) c.p.p.:il
Gip nella misura coercitiva ha dato rilievo al pericolo di inquinamento delle prove e al
pericolo di reiterazione dei reati. Ha poi rigettato, con ordinanza 3.12.2014, l’istanza di
revoca della custodia in carcere in base all’esigenza cautelare dell’inquinamento probatorio
,circoscrivendola alla sola necessità di esaminare gli account di posta elettronica
dell’indagato , e rilevava che l’ulteriore esigenza di fronteggiare il pericolo di reiterazione
era attenuata dalla circostanza che l’attività della Yesmoke srl”è stata sottoposta a sequestro
con nomina di curatore che potrà assicurare la continuità della produzione e la interruzione
della condotta criminosa”Il tribunale del riesame ha rilevato che l’indagato aveva ricoperto
all’interno della società un ruolo apicale e che era in grado di gestire in autonomia tutte le
attività dell’impresa , anche quelle illecite . Di qui ,i1 rilievo dell’esigenza di far fronte,
mediante la totale limitazione della sua libertà personale, al pericolo di reiterazione dei reati
di contrabbando. Il tribunale non ha tenuto conto che l’attività illecita contestata richiede la
partecipazione all’organigramma di un’azienda produttrice e venditrice di sigarette, mentre
il ricorrente si è dimesso dalla Yesmoke dal 19.12.2014 e non esiste in Italia nessuna
impresa
del suo stesso livello. La sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati è
smentita dalla mancata dimostrazione di alcun rapporto dell’Arpellino con i coindagati
esteri. . Dalle ordinanze cautelari emerge che solo Carlo Messina aveva avuto contatti con
gli indagati russi, che , al di fuori dell’U.E. erano in grado di deviare la merce (controllando
paesi come la Moldavia e l’Ucraina) e farla rientrare in Europa.
2. illogicità della motivazione emergente dalla discrasia tra Gip e tribunale del riesame. Esiste
una diversità di impostazione del tema delle esigenze cautelari ,tra quella operata dal Gip
nell’ordinanza 3.12.2014(in cui si è dato prevalente rilievo a quella ex art. 274 lett. a c.p.p.)
e quella operata dal tribunale del riesame(in cui si è dato esclusivo rilievo all’esigenza di
fronteggiare il pericolo di reiterazione). Questa dissonanza lascia intendere che non sussiste
alcuna esigenza cautelare. Il tribunale ha inoltre mancato di speigare perché sia possibile
un’ulteriore attività delittuosa nonostante che la gestione dell’azienda sia stata attribuita ad
un amministratore giudiziale, con totale esautorazione degli amministratori , dei socie e
degli impiegati
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

l’autenticità delle sigarette con il marchio della società. Questo espediente del disconoscimento
del prodotto diretto al contrabbando è stato rilevato grazie a una telefonata del 27.2.2014,
intervenuta tra il procuratore Arpellino e un avvocato , nel corso del quale il primo , per
sottrarre la società alla responsabilità per il contrabbando , aveva affermato la contraffazione del
tabacco, sequestrato in Campania il 7.12.2013 . Questo inconveniente aveva quindi sollecitato
l’Arpellino ad escogitare un nuovo metodo, consistito nello stampigliare sui pacchetti di
sigarette , a far data dall’1.3.2014, un nuovo codice attestante come mercato di destinazione
quello della Germania, paese in cui aveva sede la YESMOKE GMBH, emanazione del
medesimo circuito societario(questa identità di origine e di funzione è confermata da
dichiarazione del medesimo MESSINA CARLO, in una telefonata del 28.12.2013 e in altre
successive). E’ risultato così che questa società tedesca costituiva il canale apparente di
passaggio della merce , grazie al quale far perdere le tracce delle sigarette di contrabbando o
comunque rendere più difficile la ricostruzione dell’intero processo economico-finanziario
posto in essere dalla YESMOKE spa.
Nel corso delle indagini è risultato che Messina Carlo, con la collaborazione dell’indagato e di
Raynieri Giovanni , aveva avviato la procedura per la costituzione di una holding
industriale,OTA, con sede in Italia e finalizzata a ridefinire i rapporti tra le società di proprietà
del Messina. . In una conversazione tra Arpellino e Rayneri Giovanni, avente ad oggetto la
nascita di questa holding OTA, il primo , esaminando la parità di emolumenti prevista per i due
fratelli, conferma il primario ruolo da lui svolto in questa evoluzione delle strutture societarie
impiegate nella consumazione dei reati contestati.
Quanto alle esigenze cautelari, il Gup ha posto in rilievo per il ricorrente, al pari di tutti gli indagati,
il pericolo di inquinamento delle prove , che è stato razionalmente desunto dal contesto criminale
in cui si sono sviluppate la formazione dell’associazione e la realizzazione dell’attività di
contrabbando : il ruolo fondamentale che è stato svolto nella redazione di documentazione falsa
rende di massimo rilievo il pericolo della sua distruzione e/o della sua alterazione.
Il Gup ha fondato la esigenza preventiva della massima coercizione personale sull’accertata
esistenza di un sistema economico sviluppato attraverso la plurima condotta criminosa e sulla
convinzione dei protagonisti della sua ineluttabilità.
Il tribunale , trascurando qualsiasi riferimento all’esigenza di tutelare la genuinità delle prove, dà
massima rilevanza alla proiezione dell’Arpellino a continuare l’esercizio della sua funzione di
protagonista, senza però dar conto di come un partecipe ,sia pure di alto ruolo come il ricorrente,
determini un attuale pericolo di rimessa in moto del complesso meccanismo criminoso facente capo
ai fratelli Messina. Dall’andamento delle indagini e dagli interventi coercitivi dei magistrati
inquirenti emerge che la principale struttura di tale meccanismo, la società Yesmoke , ha subito un
notevole indebolimento organizzativo ; d’altro canto, non risulta che l’Arpellino abbia conservato la
disponibilità delle leve di comando ,a Torino e nei paesi stranieri coinvolti nella vicenda, che siano
idonee a rendere attuale e concreto il pericolo che il ricorrente si attivi nella produzione delle
sigarette con la collaudata elusione fiscale.
Con riferimento al pericolo di reiterazione , questa corte ha affermato che ai fini della valutazione
del pericolo che l’imputato commetta delitti della stessa specie , il requisito dell’attualità deriva
dalla accertata esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati; mentre il
requisito della concretezza deriva dalla esistenza di elementi concreti, cioè non meramente
congetturali, idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi ( sez. 6 ,n.
28618 del 5.4.2013,rv 255857; sez. 6, n. 24051 dell’11.5.2014 ,rv 260143).
Appare quindi necessario un approfondimento del tribunale del riesame, onde verificare la
sussistenza di questi requisiti del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p., onde rendere
doverosamente consistente la dimostrazione dell’effettiva pericolosità del ricorrente.
All’esito positivo di questa verifica, il tribunale esaminerà con maggiore efficacia quale sia la
misura cautelare adeguata. L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Torino per
nuovo esame sul punto delle esigenze cautelari, nonché dell’adeguatezza della misura.

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Torino per nuovo esame sul punto delle
esigenze cautelari, nonché dell’adeguatezza della misura.
Roma, 10.3.2015

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