Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25543 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25543 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHETTI PIERANNA N. IL 25/07/1952 parte offesa nel
procedimento
ALGHISI ANGELO N. IL 17/11/1948 parte offesa nel procedimento
c/
CULETTO ELENA N. IL 11/08/1965
avverso il decreto n. 5960/2014 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
30/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/02/2015

I

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Aldo POLICASTRO, ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 30 maggio 2014
pronunziava decreto di archiviazione nel procedimento a carico di Elena CULETTO indagata per
il reato di cui all’art. 483 cod pen.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione le persone offese Pieranna BIANCHETTI e Angelo

notifica del deposito della richiesta di archiviazione, alla quale essi avevano diritto per averne
fatto espressa richiesta ex art. 408 comma 2 cod. proc. pen. Il G.I.P. a sua volta ha mancato
di rilevare la nullità determinata dalla violazione del diritto di difesa e, in particolare, del
combinato disposto degli artt. 408 comma 2 cod. proc. pen. e dell’art. 126 disp. att. cod. proc.
pen.
3. Con atto depositato in data 26 settembre 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E’ ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte che «l’omesso avviso della
richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la
violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc.
pen., del decreto di archiviazione emesso “de plano”, il quale è impugnabile con ricorso per
cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l’interessato
ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento>>. (Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, P.O.
in proc. c/ Ignoti, Rv. 261172; Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, P.O. in proc. Tonietto, Rv.
255108; Sez. 3, n. 11543 del 27/11/2012, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 254743).
Non possono nutrirsi dubbi sulla qualità di persona offesa dei ricorrenti per il reato di cui all’art.
483 cod. pen., ove si consideri che «i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente
non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati
atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere
concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal
reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione»
(Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007 – dep. 18/12/2007, Pasquini, Rv. 237855).
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015

2

ALGHISI, deducendo in via principale la violazione di legge processuale, eccependo la mancata

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