Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2554 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2554 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MAKSIMOVIC MIROSLAV N. IL 30/03/1989
avverso la sentenza n. 1057/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
05/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MAKSIMOVIC Miroslav ricorre contro la sentenza specificata in

epigrafe, che gli applicava la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale,
assumendo che il giudice avrebbe dovuto assolverlo per difetto di dolo, posto che,
quando fu controllato dalla polizia giudiziaria, stava tornando alla propria abitazione

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione (v. Cass., Sez. (i.,
27.10.1999, Fraccari, rv 214637).
Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza
di legittimità ha sempre affermato: a) che integra l’allontanamento punito dalla norma
incriminatrice di cui all’art. 385 cod.pen. qualsiasi fuoriuscita dal luogo istituzionalmente destinato alla custodia della persona sottoposta alla misura della detenzione o
degli arresti domiciliari indipendentemente dall’ampiezza della distanza interposta tra
sé e l’abitazione designata come luogo di esecuzione della misura cautelare o detentiva; b) che il reato di evasione prevede il dolo generico, costituito dalla semplice consapevolezza di violare il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.

dopo una breve assenza.

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