Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25535 del 29/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25535 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LEONARDO PASQUALE N. IL 13/05/1973
RESTA COSIMO N. IL 01/02/1956
RESTA MARIA N. IL 22/02/1980
BEMBO GIULIA N. IL 28/01/1961
BASILE ROSANNA N. IL 15/05/1983
avverso il decreto n. 6/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 27/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G 122.0

c.0

Udit i difensor Avv.;

jt3-) L

ie

Data Udienza: 29/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data 27.1.2014 la Corte d’Appello di Lecce, Sezione
Distaccata di Taranto, confermava il provvedimento di confisca di beni
direttamente od indirettamente acquisiti da De Leonardo Pasquale e Resta
Cosimo adottato del Tribunale di Taranto in data 24.05.2012, ai sensi della
L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2- ter. In particolare, nei confronti di De
Leonardo Pasquale il decreto predetto riguardava veicoli (due motocicli ed
un’autovettura) intestati al predetto e alla moglie Resta Maria, nonché un

cugina del De Leonardo e nei confronti di Resta Cosimo, suocero del
medesimo De Leonardo Pasquale, veicoli intestati allo stesso e a Bembo
Giulia, sua moglie.
1.1. Rilevava, tra l’altro, la Corte territoriale che i beni confiscati erano
relativi ad un’epoca successiva alla situazione di accertata pericolosità
soggettiva discendente dall’aver i predetti fatto parte di sodalizi criminosi, la
cui esistenza, sia pur risalente nel tempo è stata accertata con condanne
irrevocabili; che dagli accertamenti reddituali e patrimoniali, effettuati anche
nei confronti dei familiari, era emerso che ciascuno disponeva direttamente
od indirettamente di beni non proporzionati ai redditi percepiti e dichiarati
da ognuno e dal nucleo familiare, dovendosi presumere, pertanto, che il
denaro impiegato per l’acquisto dei beni oggetto di confisca fosse frutto di
attività illecite.
2. Avverso il predetto decreto De Leonardo Pasquale e Resta Cosimo,
nonchè i terzi interessati Resta Maria, Bembo Giulia, e Basile Rosanna
hanno proposto ricorsi e specificamente:
2.1. Basile Rosanna, con il ricorso a mezzo del suo difensore di fiduciapremesso che in qualità di terza estranea, intestataria dell’appartamento,
acquistato con rogito del 18.06.2008, sito in Taranto alla via Plateja n. 13,
piani settimo e ottavo, colpita dalla confisca sul presupposto che il bene in
realtà appartenga a De Leonardo Pasquale, suo cugino, che lo occupa con il
suo nucleo familiare- ha dedotto:
-con il primo motivo, che pur potendosi, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 6
bis L. 575/65, applicare una confisca disgiunta dalla misura personale
quando l’organo proponente abbia richiesto l’applicazione congiunta delle
stesse ed il Giudice abbia rigettato (ovvero dichiarato inammissibile) la
richiesta di quella personale, resta pur sempre da indagare sulla possibilità
di applicare la sola misura patrimoniale alle fattispecie realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009, come nella fattispecie in
1

appartamento in Taranto alla via Plateja 13, intestato a Basile Rosanna,

esame, possibilità questa esclusa da alcune pronunce della S.0 ( Sez. V,
13.11.2012, dep. 25.03.2013, n. 14044 Occhipinti), sulla base della
circostanza che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale non
può non aver profondamente inciso sulla natura della confisca, attribuendole
natura sostanziale di tipo sanzionatorio, di modo che ad essa sia applicabile

il regime di irretroattività previsto dall’art. 11 delle preleggi e non quello di
cui all’art. 200 c.p.; in ogni caso, tenuto anche conto dei principi della
CEDU, deve essere assicurato che quantomeno il soggetto colpito da

futuro, anche ove la sua pericolosità sociale cessi, il bene acquisito con fonti
finanziarie illegittime possa essere confiscato;
-con il secondo motivo, la necessità di una pericolosità sociale del proposto,
quantomeno al momento dell’acquisizione del bene da confiscare, dovendo
accertarsi il nesso temporale tra l’epoca di manifestazione della pericolosità
sociale e quella di acquisizione dell’immobile confiscato; in particolare, le
manifestazioni di pericolosità più significative di De Leonardo Pasquale
cessano nel ’96 (trattasi dell’associazione di stampo mafioso e traffico
illecito di sostanze stupefacenti contestato dal 1989 sino al ’96, giacché
successivamente risulterebbe commesso esclusivamente un reato di guida
senza patente e, nel 2006, quello di violazione di cui all’art. 9 L. 1423/56);
inoltre, la misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno per anni
tre nel comune di residenza, di cui al decreto del 19/2/2002 del Tribunale di
Taranto, è stata revocata dalla Corte di Appello di Lecce il 16/5/2008 per
ritenuta cessazione di ogni pericolosità sociale, sicchè a fronte di una
pericolosità oltremodo datata, deve considerarsi come l’appartamento in
questione risulta, invece, acquistato nel 2008; non vi è prova, inoltre, che
l’attività illecita abbia portato a frutti, né che quei frutti siano stati
reimpiegati nell’acquisto dell’appartamento confiscato;
-con il terzo motivo, il mancato computo tra i redditi legittimi di quelli
fiscalmente elusi, avendo la Corte territoriale ritenuto che dei redditi
provenienti da lecita attività lavorativa non si deve tenere conto nel giudizio
di proporzione finalizzato alla confisca di prevenzione, quando non
fiscalmente dichiarati e che la loro stessa esistenza è prova di attività illecita
e, dunque, legittimante il provvedimento ablatorio; nell’ordinamento
positivo non ogni mancata emersione fiscale di redditi costituisce illecito
penalmente rilevante e la più attenta giurisprudenza di legittimità, specie
quella relativa alla e confisca di valore di cui all’art. 12 sexies D.L. 306/92,
ha più volte ritenuto che corretto sia il riferimento da parte del Giudice, nel

2

confisca sia posto in condizione, al momento del fatto, di sapere che in

noto giudizio di proporzione, non solo ai redditi dichiarati, ma anche alla
“lecita titolarità di beni e di attività non denunciate al fisco”; in proposito
non vi è alcuna ragione sistematica per distinguere tra le due diverse
tipologie di confisca, quella di valore e quella di prevenzione.
2.2. De Leonardo Pasquale, Resta Cosimo ed i terzi interessati, Resta
Maria e Bembo Giulia, con il ricorso proposto a mezzo del loro difensore di
fiducia, lamentano:

impossibilità di applicare la confisca, quando venga richiesta
congiuntamente alla misura personale e quest’ultima venga rigettata,
ovvero dichiarata inammissibile in assenza di nesso temporale tra epoca di
manifestazione della pericolosità sociale ed epoca di acquisto del bene; in
particolare – premesso che in data 23.09.2011 il P.M. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto avanzava proposta per
l’applicazione congiunta della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale nei confronti di De Leonardo Pasquale e di Resta Cosimo, nonché
della confisca di alcuni beni e che in data 24.05.2012 il Tribunale dichiarava
per De Leonardo Pasquale l’inammissibilità “della richiesta di applicazione
della misura di prevenzione personale … stante il divieto del bis in idem e
difettando il requisito della pericolosità”, mentre per Resta Cosimo
decideva di “rigettare la richiesta applicazione della misura di prevenzione
personale…. per difetto dell’attualità della pericolosità sociale” e che il
primo giudice, pur ritenendo difettare il requisito dell’attuale pericolosità ai
fini della misura personale, ordinava la confisca dei beni già oggetto di
sequestro- la Corte di Appello di Taranto in data 27.01.2014, nel
confermare il provvedimento di primo grado, avrebbe dovuto dirimere le
questione sollevate dalla difesa, sul lasso temporale tra epoca di
manifestazione della pericolosità ed epoca di acquisizione del bene, mentre
ha addotto una motivazione (“…

la certa applicabilità della misura di

prevenzione patrimoniale anche in caso di rigetto di quella personale, è
comprovato, oltre che dal pacifico orientamento giurisprudenziale in tal
senso, anche dal fatto che la previsione di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis,
cit. è stata identicamente riprodotta nel c.d. codice antimafia”) che in realtà
non affronta il problema proposto; un’interpretazione della novella del tutto
conforme al tenore letterale della prima parte dell’art. 2 bis, comma 6 bis,
della L. n. 575/65, si porrebbe in aperto ed insanabile contrasto, oltre che
con i principi di legalità e di presunzione di non colpevolezza sanciti negli
artt. 25 e 27 Cost., con quelli scanditi dagli art. 41 e 42 della stessa Carta:

3

-con il primo motivo, la violazione dell’art. 2 ter L. n. 575/65, per

solo il preventivo vaglio di pericolosità sociale ha reso il sistema legislativo
della prevenzione patrimoniale antimafia compatibile con quei principi di
massima tutela;
-con il secondo motivo, la violazione del comma 6 dell’art. 2 ter L.575/65,
atteso che tale norma fissa un termine per l’applicazione della confisca
disgiunta dalla misura personale che è quello della cessazione di
quest’ultima che, per quanto ampliato dalla Corte Costituzionale al
momento della richiesta (nel senso che è sufficiente che la proposta di

more del procedimento venga a cessare), sia per il Resta (mai sottoposto a
misura di prevenzione personale), che per il De Leonardo appare
ampiamente superato (la misura personale è stata revocata, con
provvedimento della Corte di Appello di Lecce, in data 16.5.2008, mentre la
proposta applicativa della confisca del PM è del 26.9.2011); la misura della
confisca è illegittima perché, in violazione della norma sopra richiamata,
essendo stata la proposta avanzata dopo la cessazione della misura di
prevenzione personale che dimostra la pericolosità sociale del proposto,
ovverosia quella irrogata nel 2002 e cessata nel 2008, posta a fondamento
di quella patrimoniale;
-con il terzo motivo, la violazione di legge con riferimento alla confisca dei
beni mobili riconducibili a De Leonardo Pasquale, per l’esistenza di un
reddito familiare non dichiarato e perciò solo illecito, atteso che i giudici
dell’appello, nonostante prendano atto di un’ effettiva attività lavorativa
perfettamente lecita, solo perché non dichiarata al fisco, la ritengono
illecita, confermando la confisca dei beni; non ogni elusione fiscale, in
particolare, costituisce reato, atteso che occorre verificare caso per caso il
superamento della doppia soglia di punibilità: entità dell’imposta evasa e
percentuale dei ricavi non dichiarati rispetto a quelli non evidenziati al fisco;
-con il quarto motivo, la violazione di legge con riferimento alla confisca dei
beni mobili riconducibili a Resta Cosimo, risultando dimostrata la perfetta
congruità delle entrate del nucleo familiare del Resta a far fronte ai beni
mobili oggetto di sequestro, come da accertamenti della Guardia di Finanza
che hanno consentito di acclarare che Resta Cosimo ha percepito redditi dal
1998 al 2009, e poteva contare su un introito mensile, pari a poco più di €
1350.00; all’esito dell’istruttoria e degli accertamenti esperiti si è
dimostrato come Ancona Maria, madre di Bembo Giulia, fosse
effettivamente inserita nel nucleo familiare del Resta, a sua volta percettrice
patrimoniale.
4

confisca intervenga quando è in corso la misura personale ancorchè nelle

3. Il procuratore generale in sede ha depositato requisitoria scritta, concludendo
per l’inammissibilità dei ricorsi con le statuizioni di legge.
4. In data 14.10.2014 Basile Rosanna ha depositato note difensive con le quali
ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno respinti siccome infondati.
1. Il primo motivo di ricorso di Basile Rosanna pone innanzitutto il problema di

L. 575/65, come introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), del
D.L. 23 maggio 2008 n.92, e modificato dall’art. 2 comma 22, della legge 15
luglio 2009, n. 94 (che prevede la possibilità di richiedere ed applicare
disgiuntamente le misure di prevenzione personali e patrimoniali e, per le
misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale
del soggetto proposto) all’ipotesi, come quella in esame, in cui la proposta di
prevenzione ricade temporalmente nella nuova disciplina, ma l’intestazione fittizia è avvenuta in data 18.6.2008 (prima della sua entrata in vigore).
Al quesito deve darsi risposta positiva. Ed invero, così come evidenziato in una
recente pronuncia di questa Sezione (Sez. 5, n. 18848 del 17/12/2013),
successivamente all’entrata in vigore del comma 6-bis, introdotto con
decorrenza dal 26 luglio 2008, si è resa possibile l’applicazione disgiunta delle
misure di prevenzione personali e patrimoniali: il che ha comportato, secondo
l’interpretazione datane dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 18327 del 13/01/2011,
Greco, Rv. 250221), la possibilità di imporre la misura di carattere reale
indipendentemente dall’accertamento -attuale- della pericolosità sociale del
proposto e ciò anche argomentando in base alla riconosciuta equiparabilità delle
misure di prevenzione alle misure di sicurezza, disciplinate dal codice penale,
con la conseguente applicabilità dell’art. 200 c.p., il cui testo così recita al
comma 2: “Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è
diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell’esecuzione”(in tal senso si
sono espresse: Sez. 2, n. 33597 del 14/05/2009, Monticelli, Rv. 245251; Sez.
1, n. 26751 del 26/05/2009, De Benedittis, Rv. 244790; Sez. 6, n. 11006 del
20/01/2010, Cannone, Rv. 246682; Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013, Ferrara,
Rv. 256141; Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Gabriele, Rv. 257638).
L’unica voce dissonante è quella recata da una pronuncia di questa stessa
sezione, (Sez. 5, n. 14044 del 13/11/2012 – dep. 25/03/2013, Occhipinti, Rv.
255043) con la quale è stato affermato il principio, secondo cui la previsione
contenuta nella L. 15 luglio 2009, n. 94, si applica lo alle fattispecie
5

diritto relativo all’ applicazione del disposto di cui al comma 6 bis dell’art. 2 bis

realizzatesi dopo l’entrata in vigore della legge citata, dovendosi escludere che
possa trovare applicazione l’art. 200 cod. pen. che, per le misure di sicurezza e
per quelle di prevenzione personali subordinate all’accertamento della
pericolosità, pone una deroga all’effetto irretroattivo della legge. Nella
motivazione è precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità
sociale attribuisce natura oggettivamente sanzionatoria alla misura di
prevenzione patrimoniale, con la conseguenza che ad essa è applicabile il
regime di irretroattività previsto dall’art. 11 delle Preleggi.

del 2009 (che modificando l’art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, consente al
giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo
dalla verifica della pericolosità attuale del proposto), si applica anche alle
fattispecie realizzatesi prima dell’entrata in vigore della legge citata (Sez. 1, n.
39204 del 17/05/2013; Sez. 1 n. 44327 del 18.7.2013) tiene più propriamente
conto della natura della confisca di prevenzione, che non è stata modificata con
il venir meno del presupposto della pericolosità sociale ed è da intendersi come
sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla
misura di sicurezza della confisca di cui all’art. 240, comma secondo, cod. pen.,
per cui ad essa si applica il disposto dell’art. 200 cod. pen.
E’ stato, in particolare, evidenziato che la previsione contenuta nell’art. 2 bis,
comma sesto bis, L. n. 575 del 1965, non determina una diversa natura
giuridica delle misure di prevenzione patrimoniali, stante l’imprescindibile
presupposto della pericolosità sociale che deve essere accertato ai fini dell’applicazione della misura patrimoniale- se non all’attualità (Sez. I,
18/07/2013, n. 44327; Sez. I, 17/05/2013, n. 39204), comunque, in relazione
al momento dell’acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria (Sez. 6, n.
10153 del 18/10/2012, Coli, rv. 254545). Il permanere del legame con la
pericolosità, accertata in relazione al provvedimento ablatorio di prevenzione,
consente di ribadire che la misura di prevenzione patrimoniale è applicabile,
anche con riferimento a fatti anteriori alle modifiche normative del 2008 e
2009, non ricorrendo il principio di irretroattività, bensì, quello secondo il quale
le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere
applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della
pericolosità sociale ai sensi dell’art. 200 c.p. (Sez. 1, n. 5361 del 13/01/2011,
Altavilla, rv. 249800; Sez. 1, n. 15813 del 03/10/2012, Sez. I, 18/07/2013, n.
44327).
Del resto, anche la Corte EDU ha sempre negato la natura sanzionatoria della
misure di prevenzione previste dalle leggi italiane, anche della misura di
6

1.1. Il principio, tuttavia, secondo cui la previsione contenuta nella legge n. 94

prevenzione patrimoniale della confisca, sulla base della loro natura preventiva
fondata sul giudizio di pericolosità sociale, diverso dal giudizio di colpevolezza.
Peraltro, pronunciando sul tema della misura di prevenzione patrimoniale, ha
più volte affermato l’ammissibilità dell’ingerenza nel godimento dei diritti sui
beni di cui al comma primo dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che
lascia agli Stati il diritto di adottare “le leggi da essi ritenute necessarie per
disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”, in ragione
del legittimo scopo perseguito, consistente nella politica di prevenzione della

05/07/2001, Arcuri).
2. Il secondo motivo di ricorso della Basile- con il quale è stata addotta la
necessità di una pericolosità attuale del proposto al fine dell’applicazione della
misura di prevenzione patrimoniale- ed il primo motivo di Ticorso di De
Leonardo Pasquale, Resta Cosimo, e dei terzi interessati Resta Maria e Bembo
Giulia circa la necessità che, comunque, la pericolosità deve essere ancorata ad
uno specifico arco rispetto al provvedimento ablatorio, trovano smentita nel
chiaro tenore del comma 6-bis cit., secondo cui le misure di prevenzione
patrimoniali, possono essere richieste e applicate disgiuntamente dalle
personali, “indipendentemente” dalla pericolosità sociale del soggetto proposto
per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
La giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla pericolosità generica
necessaria per l’adozione della misura patrimoniale, come detto, ha in sostanza
evidenziato che sono suscettibili di ablazione i beni acquistati in relazione ad
una già manifestata pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente
pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione, in virtù
della ragionevole presunzione che i beni siano stati acquistati con il provento
dell’attività illecita. L’applicazione del principio della cd. confisca disgiunta
presuppone in ogni caso la verifica incidentale della pericolosità soggettiva del
proposto (Sez. I, n. 5361 del 13.1.2011), da ritenersi espressa nel periodo in
cui si è verificato l’incremento patrimoniale, atteso che pur non essendo
necessario un accertamento positivo di rigorosa coincidenza cronologica tra
l’accumulo patrimoniale e le concrete manifestazioni di pericolosità del
proposto, è pur sempre necessario postulare che tra l’acquisizione dei beni e la
condizione di appartenenza non sia ravvisabile uno iato temporale di dimensioni
tali da scardinare la «correlabilità» con l’intima ragion d’essere di quella
presunzione di illecita accumulazione dei beni, giacchè altrimenti i due
parametri cesserebbero di essere requisiti concorrenti ai fini della applicazione
della misura, pur se disgiunta, per diventare condizioni indipendenti ne
logicamente scoordinate fra loro (tra le altre, Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014;
7

criminalità (Corte Edu, 05/01/2010, Bongiorno, 04/09/2001, Riela,

Sez. H n. 3809 del 15.1.2013; Sez. V, 25.11.1997, ric. Damiani, Sez. V,
n.18822 del 23. 3. 2007, ric. Cangialosi, rv 236920;

Sez. 1, n. 23641 del

11/02/2014).
2.1.Nella fattispecie in esame appare soddisfatta la predetta condizione, in
quanto l’immobile oggetto del provvedimento di confisca è stato acquistato nel
2008 ed, in epoca “vicina” a tale acquisto, era ancora in atto la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di De Leonardo
Pasquale, revocata dalla Corte d’Appello solo in data 16.5.2008. Dunque, l’atto

contrariamente a quanto sostenuto del De Leonardo, non si presenta avulso
dalla “pericolosità” già accertata nei suoi confronti, con applicazione dell’
obbligo di soggiorno di cui al decreto del 19/2/2002 del Tribunale di Taranto,
revocato dalla Corte di Appello di Lecce il 16/5/2008, ma è “vicino”, “contiguo” all’epoca in cui era ancora sussistente tale pericolosità, con la conseguenza che
appare del tutto plausibile che il bene sia stato appunto acquistato con il
provento di attività illecita.
3. Infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso della Basile e degli
altri ricorrenti circa il mancato computo tra i redditi legittimi di quelli
fiscalmente elusi. Basti richiamare in proposito la recente pronuncia di questa
Corte (Sez. Un. 29/05/2014 n. 33451), la quale, nel premettere che la
giurisprudenza di legittimità è stata sempre graniticamente contraria alla
deducibilità dei redditi non dichiarati al fisco al fine di escludere l’operatività
della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, non potendo essere valutati i proventi
conseguiti in violazione degli Obblighi fiscali in quanto essi di per sè non sono
considerabili “leciti”, derivando “pur sempre da un’attività costituente reato”
(Sez. 6, n. 265 del 05/02/1990, Montalto, Rv. 183641, Sez. 5, n. 3561 del
10/11/1993, dep. 1994, Ciancimino, Rv. 196461; Sez. 1, n. 148 del
15/01/1996, Anzelmo, Rv. 204036; Sez. 6, n. 258 del 23/01/1998, Bonanno,
Rv.210834; Sez. 2, n. 705 del 26/01/1998, Corsa, Rv. 211435; Sez. 1, n. 3964
del 02/07/1998, Arcuri, Rv. 211329; Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, Riela, Rv.
214507) ed evidenziata la diversa struttura normativa della la confisca ex
art. 12 sexies (che prevede che il requisito della sproporzione debba essere
confrontato con il “reddito dichiarato” o con la “propria attività economica”)
rispetto alla confisca di prevenzione, ha conclusivamente affermato il
principio, secondo cui, ai fini della confisca di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2
ter, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le
attività economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei proventi
dell’evasione fiscale.

8

di acquisto del bene oggetto del provvedimento ablatorio impugnato,

In ogni caso va rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha
compiutamente illustrato le ragioni per le quali era da ritenere del tutto
indimostrata la effettiva sussistenza di redditi leciti, non denunciati al fisco, di
entità tale da giustificare la disponibilità dei beni oggetto della misura.
4. Infondato, si presenta il secondo motivo di ricorso di De Leonardo Pasquale,
Resta Cosimo e dei terzi interessati, Resta Maria e Bembo Giulia, circa la
violazione del comma 6 dell’art. 2 ter L.575/65, atteso che la norma in
questione, che prevede la possibilità di applicare misure di prevenzione “anche

una ulteriore possibilità- e non come un percorso obbligato. Ciò anche in linea
con il comma 6 bis dell’art. 2 bis, che, appunto, non richiede l’attualità della
pericolosità per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
In verità, la disposizione in questione dovrebbe ritenersi implicitamente
abrogata per evidente incompatibilità, dalla successiva introduzione del comma
6 bis dell’art. 2 bis, non potendosi evidentemente conciliare la possibilità,
prevista da tale ultima norma di applicazione della confisca di prevenzione
“indipendentemente” dalla pericolosità sociale del soggetto proposto(con le
precisazione svolte) con la condizione costituita dalla permanenza in atto di tale
misura , implicante per sua natura l’attualità della pericolosità; il che, del resto,
trova conferma nel fatto che (come ricordato in ricorso), il comma 6 dell’art. 2
ter della Legge n. 575/1965 non è stato riprodotto, per la parte che qui
interessa, nel corrispondente comma 3 dell’art. 24 del D.L.g.vo n. 159/2011
(del quale è stata esclusa l’irretroattività).
5. Inammissibili si presentano, infine, le doglianze di cui al quarto motivo di
_
ricorso di De Leonardo Pasquale, Resta Cosimo e dei terzi interessati, Resta
Maria e Bembo Giulia, risolvendosi in censure di fatto, non inquadrabili
nell’ambito della “violazione di legge”, afferendo alla completezza della
motivazione. Inoltre, esse si connotano per assoluta genericità a fronte di
specifiche argomentazioni, sulla base delle quali la corte di merito ha ritenuto,
come detto, di escludere che fosse stata dimostrata la effettiva sussistenza di
redditi leciti, che, ancorchè non dichiarati ai fini fiscali giustificassero la
disponibilità dei beni confiscati.
6. I ricorsi vanno, pertanto, respinti e ciascuno dei ricorrenti va condannato al
pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

9

dopo” l’applicazione di una di esse, prima della sua cessazione, va letta come

Così deciso il 29.10.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA