Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25534 del 03/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25534 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Tomasso William, nato ad Avezzano, il 1’11/11/1972;

avverso la sentenza del 11/4/2013 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Antonio Pascale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
_ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 03/06/2015

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna
di Tomasso William per il reato di cui all’art. 7 I. n. 386/1990 per aver emesso assegni
in violazione dell’ordinanza prefettizia che gli vietava di farlo per il periodo di due anni.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e correlati vizi della motivazione. In particolare eccepisce il difetto di
prova della conostehza dell’ordinanza prefettizia, notificata a mani del padre non

ragionevole dubbio sulla rappresentazione da parte del Tomasso del presupposto della
condotta dallo stesso posto in essere, circostanza immotivatamente svalutata dalla
Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Con il gravame di merito la difesa aveva devoluto alla Corte territoriale la questione
relativa all’effettiva conoscenza da parte dell’imputato del provvedimento prefettizio
applicativo del divieto di emettere assegni, la cui violazione integra il reato contestato.
2.1 In proposito il ricorrente aveva eccepito che la notifica dell’atto era aVvenuta a
mani del padre in realtà non formalmente convivente del Tomasso, in quanto lo stesso
all’epoca dei fatti abitava in un appartamento autonomo da quello del figlio, ancorchè
accorpato nel medesimo palazzo.
2.2 Questione – sulla cui fondatezza non è questa Corte a doversi esprimere – che i
giudici dell’appello hanno sostanzialmente eluso con motivazione incoerente rispetto ai
termini del motivo di gravame, giacché la condanna per il reato contestato presuppone
l’acquisizione della prova (anche indiretta) della effettiva conoscenza del suddetto
provvedimento.
2.3 In tal senso va poi ricordato come la Cassazione civile già abbia avuto modo di
precisare come, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale in fattispecie
analoga, la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di
famiglia che riceve il piego, sull’avviso di ricevimento della raccomandata non comporta
alcuna nullità, mentre la stessa notifica debba, invece, essere ritenuta nulla quando la
persona di famiglia riceva l’atto nel proprio appartamento, diverso da quello della
residenza del destinatario dell’atto (Sez. 2, Sentenza n. 23578 del 14/11/2007, Rv.
600246: nella specie la S.C. ha ritenuto nulla la notifica di un verbale di infrazione
amministrativa, effettuata a mezzo posta, a persona di famiglia abitante in un
appartamento diverso da quello del destinatario, pur facente parte dello stesso
condominio).

convivente dell’imputato. Conseguentemente sussisterebbe quantomeno un

2.4 A fronte delle precise obiezioni difensive sul punto la Corte territoriale aveva
dunque il preciso obbligo di confutarle, il che, come detto, non ha sostanzialmente
fatto, evidenziando in tal senso la motivazione resa una lacuna dalla quale
inevitabilmente discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della’COPte d’appello di GehoVa Per nuM esame.
P.Q.M.

d’appello di Genova.
Così deciso il 3/6/2015

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA