Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25533 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25533 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Almi Yassine, nato a Porretta Terme, 1’1/4/1990;

avverso la sentenza del 25/6/2014 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna
di Almi Yassine per i reati di furto aggravato, lesioni pluriaggravate, resistenza a
pubblico ufficiale e guida senza patente.

Data Udienza: 03/06/2015

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre
motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del reato di lesioni di cui
all’art. 576 comma 1 n. 5-bis c.p. nonostante la qualifica di pubblico ufficiale del
soggetto passivo già fosse elemento costitutivo del concorrente reato di cui all’art. 337
c.p. contestato all’imputato.

di cui all’art. 61 n. 2 c.p. in concorso con quella di cui all’art. 576 comma 1 n. 5-bis c.p.
e nonostante il riconoscimento della continuazione tra il reato di lesioni e quello di
resistenza.
2.3 Con il terzo motivo infine eccepisce come, una volta escluse le summenzionate
aggravanti, il reato di lesioni doveva essere dichiarato improcedibile per difetto di
querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.
2.

Invero infondato è il primo motivo, giacchè l’orientamento decisamente

maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende aderire – è
nel senso per cui il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può assorbire soltanto il
minimo di violenza che si estrinsechi nella resistenza opposta al pubblico ufficiale il
quale stia compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che,
esorbitando da tale limite, cagionino al medesimo lesioni personali. Pertanto in tale
ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall’essere stato commesso in
danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello previsto e punito dall’art.
337 c.p. Infatti, posto che le circostanze del reato non possono confondersi con gli
elementi costitutivi del fatto, a fronte di due fatti diversi (resistenza a pubblico ufficiale
e lesioni) tra loro non in rapporto di specialità, ciascun fatto dovrà autonomamente
valutarsi nel suo essere aggravato o meno. In altri termini, lo stesso elemento di fatto
ben può essere considerato più volte sotto profili distinti, con distinte finalità e
producendo effetti diversi (Sez. 2, n. 1420/13 del 14 dicembre 2012, Bertolino, Rv.
254127; Sez. 2, n. 12930 del 13 gennaio 2012, Giunta e altro, Rv. 252810)
3. Manifestamente infondata è invece la secondo censura svolta nel secondo motivo
atteso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non sussiste alcuna
incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico,
agendo il primo sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma
criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad

2.2 Con il secondo lamenta analoghi vizi con riguardo al riconoscimento dell’aggravante

un altro, che è carattere autonomo ed ulteriore rispetto al primo (Sez. 2, n. 46638 del
9 novembre 2012, Romano Monachelli, Rv. 253901).
4. Coglie invece nel segno l’altra doglianza avanzata nello stesso motivo. Ed infatti
quando viene prospettato il nesso teleologico fra le lesioni personali e la •resistenza -a
pubblico ufficiale, le lesioni non possono che essere rivolte in danno del pubblico
ufficiale. Per questo non è possibile contestare l’aggravante di cui all’art. 576 co. 1 n -.

eseguirne un altro, vale a dire la resistenza contro il pubblico ufficiale, la parte lesa non
può che essere il pubblico ufficiale. Pertanto, in questo caso l’aggravante teieologica
assorbe necessariamente l’aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale. Conseguentemente privo di pregio è il terzo motivo, giacchè il reato di lesioni
è in ogni caso perseguibile d’ufficio.
5. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta
configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 576 comma 1 n. 5-bis c.p. e con rinvio -ad
altra sezione della Corte d’appello di Bologna per la conseguente riditerminazione del
trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 576 comma 1
n. 5-bis c.p., che elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna
per la rideterminazione della pena.
Così deciso il 3/6/2015

5-bis c.p., in quanto se le lesioni sono aggravate dall’aver commesso il reato per

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