Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2553 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2553 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARZOUKI AYMEN N. IL 10/07/1987
avverso la sentenza n. 2223/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del
01/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

MARZOUKI AYMEN ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei di
reclusione per i reati previsti dagli artt. 337 e 582 cod.pen., e denuncia mancanza di
motivazione sull’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
.giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cessazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, &l’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari, rv 214637).
In particolare, nel caso concreto, il beneficio della sospensione condizionale
della pena non era previsto nell’accordo concluso dalle parti e, quindi, il giudice, non
potendo discostarsi dalla volontà espressa nel patto, non poteva riconoscere detto beneficio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.

§2.

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