Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25527 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25527 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO FERDINANDO N. IL 15/07/1982
SPINELLI ALESSANDRO N. IL 12/05/1983
avverso la sentenza n. 428/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
14/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCK”Ò
che ha concluso per .k
AC,114?„. 4t 1.22

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

FATTO E DIRITTO
Di Rocco Ferdinando e Spinelli Alessandro ricorrono avverso la sentenza 14.2.14 della Corte di
appello di L’Aquila con la quale, su appello anche del Procuratore generale, in riforma di quella in
data 4.12.09 del Tribunale di Teramo-sezione di Giulianova, riqualificato il fatto lesivo contestato
nel reato di cui agli artt.81,582,583, comma 1, n.2 c.p., sono stati condannati alla pena di anni

Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, con il primo motivo, mancanza e
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto — a fronte
dell’unica prova a carico rappresentata dal riconoscimento fotografico, privo di qualsiasi riscontro,
eseguito dalla parte lesa – l’inefficacia probatoria sia delle dichiarazioni dei testi della difesa (che
escludevano la presenza di uno degli imputati sul luogo del reato), sia della documentazione
prodotta in appello con cui si dimostrava l’assenza di altro coimputato sul luogo del delitto in
quanto ricoverato in una struttura ospedaliera.
Con il secondo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza dell’ipotesi di lesioni aggravate, essendo
stato considerato quale indebolimento permanente dell’organo della masticazione una semplice
frattura dentaria non seguita anche da avulsione dentaria.
Con il terzo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato già alla data della pronuncia della
sentenza di secondo grado.
Osserva la Corte che i ricorsi sono manifestamente infondati.
A fronte, infatti, del riconoscimento operato dalle parti lese — la cui efficacia probatoria è solo
genericamente contestata dai ricorrenti – , l’alibi — altrettanto genericamente — invocato dai
ricorrenti è già stato ritenuto ininfluente dai giudici di appello, in quanto riferibile solo al
coimputato (deceduto) Di Rocco Piero, laddove la pretesa ‘fallacia transitiva’ del relativo
riconoscimento correttamente è stata ritenuta dai giudici aquilani non giustificabile, né sul piano
razionale né su quello processuale, tanto da non essere poi riproposta in sede di legittimità.

quattro di reclusione ciascuno, con l’interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque.

Quanto poi, con specifico riferimento alla posizione dello Spinelli, all’efficacia della produzione
documentale attestante il presunto ricovero del prevenuto nella casa di cura ‘Villa Serena’, i giudici
di appello hanno evidenziato l’inefficacia probatoria di tale produzione, dal momento che la
medesima non reca il riferimento nominativo a detto imputato, né il ricorrente ha in questa sede
prospettato sul punto alcun elemento a sé favorevole non considerato dai giudici di appello.

permanente dell’organo della masticazione, a fronte delle lesioni patite dalla p.o. Giustozzi Maria
Rita e consistite in , dal momento che integra l’aggravante di cui
all’art.583, comma 1, n.2 c.p. anche una menomazione minima, purchè apprezzabile — come nella
specie — di un organo, rappresentata da plurime fratture dentarie (v. Cass., sez.V, 5 febbraio 2013,
n.27986), laddove anche il ricorso ad una protesi fissa assume i connotati dell’indebolimento
permanente, rappresentando un espediente sussidiario, fino a quel momento escluso, per garantire
un’attività funzionale necessaria o soltanto utile alla vita dell’organismo umano.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di gravame, in quanto alla data della pronuncia
della sentenza di secondo grado (14.2.14) il reato non era ancora prescritto, tenuto conto delle
intervenute sospensioni del termine prescrizionale massimo, e la prescrizione è maturata solo il
9.6.14, senza che però possa comportare in questa sede una pronuncia ai sensi dell’art.129 c.p.p.
proprio per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso (v. Sez.un., 22 novembre 2000, n.32, De
Luca).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

In ordine alla natura delle lesioni, legittimamente è stata ritenuta l’aggravante dell’indebolimento

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 18 maggio 2015

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